Legge sull’equo canone

Art. 73 — Norme applicabili

Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71 il locatore puo' recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma. 5 11

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

5

La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto".

Corte costituzionale

11

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario".

Testo vigente dal 24 dicembre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 73, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11827/2025

    5 maggio 2025

    Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.

    Art. 73 · Art. 1460 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 1173 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 300/1983

    Ha colpito questo articolo
    6 ottobre 1983

    Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Qualsiasi discussione sulla indennita` quando il recesso non e` stato ancora pronunciato, previo accertamento della validita` del motivo addotto, deve ritenersi assolutamente prematura, altrettanto dicasi per il problema della subordinazione della esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennita`, nonche` per la mancata previsione di un ulteriore motivo di recesso che, in tanto viene in evidenza in quanto sia stata esclusa l'invocabilita` di quello dedotto in via principale. Nemmeno l'espediente della separata prospettazione in giudizio della domanda diretta isolatamente all'accertamento della misura di indennizzo che sarebbe dovuta in caso di rilascio vale a rendere attuale la rilevanza in pendenza del processo diretto al rilascio. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 29, 34, 69, commi settimo ed ottavo, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 3).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1082/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. O. n. 63/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 73 Legge sull’equo canone · Art. 29 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 199/1988

    Questione infondata
    18 febbraio 1988

    L'esigenza dell'ente pubblico locatore - nella specie di adibire l'immobile locato ai propri fini istituzionali - per quanto connessa al perseguimento di interessi collettivi, e` nettamente diversa dalla destinazione abitativa ed e` quindi razionalmente assoggettata al bilanciamento con l'altro interesse, parimenti collettivo, alla conservazione dell'impresa; cio` che giustifica pertanto il parametro del canone di mercato nella determinazione dell'indennita` di avviamento dovuta al conduttore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 69, settimo comma. della l. 27 luglio 1978, n. 392 e 73 della stessa legge - come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93 - in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44, 97, primo comma, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1983 al 24 dicembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario".

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art73 · fonte del testo

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