Art. 67 — Contratti in corso soggetti a proroga

I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:

  • a)anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; 3 6 8
  • b)anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; 3
  • c)anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. 3 La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge. E' in facolta' delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94

3

Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 3) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure: a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente".

L. 25 luglio 1984, n. 377

6

La L. 25 luglio 1984, n. 377 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate sino al 31 dicembre 1984".

D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118

8

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 8) che "le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [...], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".

Testo vigente dal 10 aprile 1985

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/1988

    Questione infondata
    18 febbraio 1988

    La previsione di due differenti discipline per i contratti venuti in essere successivamente alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e per quelli in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge trova giustificazione nell'esigenza di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle locazioni ed e`, percio`, del tutto logica l'individuazione di scadenze differenziate per con- tratti sorti in tempi diversi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, Cost.). - S. n. 89/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 108/1986

    Illegittimità dichiarata
    23 aprile 1986

    riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, l. 25 luglio 1984 n. 377; 2) in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 8 e 9, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9…

    Art. 2 Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 · Art. 24 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/1986

    Questione infondata
    24 marzo 1986

    riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89. Così deciso in Roma, in camera di cons…

    Art. 3 cost. · Art. 67 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1985

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1984 al 10 aprile 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118

    Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 8) che "le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [...], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67 · fonte del testo

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