Art. 79 — Patti contrari alla legge

E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge. ((In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto)). 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 12 novembre 2014

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 79, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2891/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di reddito dei fabbricati, la nullità della clausola del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, che prevede una riduzione del canone a fronte della rinuncia preventiva all'indennità di avviamento commerciale, determina l'inopponibilità ai fini fiscali della riduzione, in quanto corrispettivo di una pattuizione illecita, con la conseguenza che il reddito da locazione, ai fini dell'art. 37 del TUIR, deve essere determinato sulla base del canone pattuito al lordo della riduzione illegittima.

    Art. 79 · Art. 34 Legge sull’equo canone · Art. 26 t.u.i.r. · Art. 37 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 123 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33880/2025

    23 dicembre 2025

    L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.

    Art. 79 · Art. 2033 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 657 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 125 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25082/2025

    12 settembre 2025

    Il canone di locazione dei locali facenti parte delle cd. grandi stazioni ferroviarie, adibiti allo svolgimento di attività sia di rivendita speciale tabacchi sia di vendita di articoli extra-privativa, è liberamente determinabile e non dev'essere commisurato alla percentuale dovuta, a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario, al soggetto gestore della rete delle grandi stazioni ex art. 11 della l. n. 25 del 1986, la quale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone liberamente determinabile, riferendosi la disposizione in esame al corrispettivo per l'esercizio della rivendita di generi di monopolio e non anche al canone per il godimento dei locali in cui quell'attività si svolge.

    Art. 79 · Art. 19 Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio · Art. 22 Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio · Art. 26 Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

    Rassegna di settembre 2025, p. 58 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25086/2025

    12 settembre 2025

    In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la previsione di un esborso forfettariamente predeterminato e non destinato a protrarsi per tutta la durata del contratto, ove volta a compensare una prestazione individuata a carico del locatore, deve ritenersi legittima, ponendosi in rapporto di corrispettività con il godimento dei locali e la maggiore appetibilità degli stessi da parte dell'utenza. (Nella specie, la S.C. ha giudicato legittimo l'impegno contrattuale del conduttore di corrispondere al locatore un importo "una tantum" a titolo di parziale rimborso dei costi di ristrutturazione e riqualificazione di una stazione ferroviaria, al cui interno era sito l'immobile locato).

    Art. 79

    Rassegna di settembre 2025, p. 59 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/2003

    Questione infondata
    26 settembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, e 12, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti - posto che la disciplina dell'equo canone, già espressione di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi, è in via di superamento in modo necessariamente graduale - non spetta alla Corte introdurre le distinzioni prospettate dal rimettente. - Questione già sollevata nel medesimo giudizio e dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 287/2002, per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla disciplina dell'equo canone, v. citata ordinanza n. 17/1989.

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 13 Legge sull’equo canone · Art. 14 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 287/2002

    Questione inammissibile
    26 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, e degli articoli 79, primo comma, e 12, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quò), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza).

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 141/1994

    Questione infondata
    13 aprile 1994

    Posto che le situazioni soggettive del conduttore e del locatore in ordine, rispettivamente, all'azione per la ripetizione di somme corrisposte illegalmente e all'azione per ottenere somme non percepite, sebbene legalmente spettanti, rispondono ad esigenze diverse, e quindi non sono comparabili tra loro, ai fini del principio di eguaglianza, non può certo dirsi ingiustificato che solo nella prima ipotesi l'esercizio della relativa azione è sottoposto al termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla riconsegna dell'immobile. Infatti, mentre la pretesa del locatore discende da un regolamento negoziale 'secundum legem' e si inserisce razionalmente nella generale previsione di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 3, cod. civ., la disciplina concernente il conduttore (art. 79, secondo comma, l. n. 392/1978) è volta ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione 'contra legem', per cui l'azione a questi riconosciuta implica la previa determinazione del canone legale e, ragionevolmente, ne è riconosciuta la proponibilità entro un circoscritto lasso di tempo. Deve quindi escludersi che detta disciplina comporti un ingiustificato trattamento deteriore del conduttore, nella specie, lamentato dal giudice rimettente a fondamento della richiesta finalizzata ad estendere la disciplina stessa - mediante sentenza additiva - al locatore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost. · Art. 2948 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1998 al 12 novembre 2014. 86 parole aggiunte.

… qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge. aggiunto: In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art79 · fonte del testo

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