Legge sull’equo canone

Art. 26 — Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

  • a)alle locazioni stipulate pur soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;
  • b)alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti;
  • c)alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata; 12
  • d)alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/ 8 e A/ 9. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni. 25
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

12

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1988, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 26, primo comma, lettera c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge".

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 155/1988

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 1988

    Non solo in relazione alle finalita` perseguite dal regime dell'edilizia convenzionata, ma anche rispetto agli orientamenti della legislazione coeva e successiva, non trova giustificazione alcuna la mancata estensione alle locazioni convenzionate del meccanismo di aggiornamento dei canoni disposto dall'art. 24 della legge n. 392 del 1978, poiche` il diverso meccanismo di aggiornamento previsto per le stesse locazioni (dall'art. 8 della legge n. 10 del 1977) - e rapportato alle variazioni del costo delle costruzioni, anziche` a quelle del costo della vita - rendendo lo stesso canone tendenzialmente superiore a quello fissato, in via generale, per tutti gli altri rapporti locativi, si traduce in un non consentito trattamento deteriore dei conduttori meno abbienti rispetto alla generalita` dei conduttori. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 26, primo comma, lett. c) della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Legge sull’equo canone · Art. 35 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 8 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 237/1997

    Questione infondata
    15 luglio 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera d), della legge 27 luglio 1978, n. 392, che,nel contesto della disciplina delle locazioni di immobili urbani, esclude i palazzi di particolare pregio artistico o storico dall'ambito di applicazione delle disposizioni sulle locazioni delle abitazioni e, quindi, anche dalla determinazione dell'equo canone, in quanto - premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole la norma che considera, ai fini del canone di locazione, i requisiti oggettivi dell'immobile, attribuendo rilievo al pregio storico o artistico che esso presenta - non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra il conduttore di una unità abitativa compresa in un palazzo di eminente pregio artistico o storico rispetto al conduttore di una abitazione posta in un edificio privo di tali requisiti, giacché proprio questi ultimi costituiscono l'elemento di differenziazione idoneo ad escludere la omogeneità e, quindi, la comparabilità delle situazioni. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 26 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 591/1987

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1987

    Il giudizio costituzionale non puo` essere ammesso se il giudice a quo solleciti una decisione additiva, di natura essenzialmente discrezionale, prospettando per la questione sollevata una pluralita` di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 26, comma secondo, della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilita` degli artt. da 12 a 25 stessa legge, agli immobili siti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). - cfr. S.n. 109/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1988 al 30 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1998, n. 431

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art26 · fonte del testo

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