La disparità di trattamento denunciata riguardo alle locazioni di immobili non destinati ad abitazione, nei confronti degli artt. 38, 39, 40 e 41, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, circa i diritti di prelazione e riscatto, in quanto negati a coloro che esercitano nell'immobile attività professionali, e riconosciuti invece a coloro che vi esercitano attività commerciale, industriale o artigianale, potrebbe essere eliminata sia dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui esclude il diritto di prelazione, sia dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme che il diritto di prelazione conferiscono. Peraltro, poiché la scelta fra l'una e l'altra soluzione, secondo giurisprudenza costante, non può dipendere dal modo in cui la questione è stata prospettata dalle ordinanze di remissione, e poiché è già stata sollevata la questione concernente l'esclusione dei professionisti dal diritto di prelazione, è necessario che la Corte, nello stesso giudizio, sollevi incidentalmente anche questione di legittimità costituzionale dei menzionati articoli nella parte in cui conferiscono il diritto di prelazione a favore dei locatari esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per il dubbio che essi accordino un ingiustificato privilegio a favore di queste categorie.
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 42 cost. · Art. 38 Legge sull’equo canone