Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-bislegge 26/1988
  • art. 1-bislegge 108/1988

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, legge 8

aprile 1988 n. 108, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988

n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di

disponibilità abitative) promosso con ordinanza emessa il 19 luglio

1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Tabaro

Abele ed altra c. Lo Basso Mario iscritta al n. 786 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di

rilascio per finita locazione di un immobile ad uso non abitativo,

sospesa dall'ufficiale giudiziario in seguito all'entrata in vigore

della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito in legge, con

modificazioni, il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il Pretore di Monza,

con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1- bis aggiunto al decreto

della legge di conversione, il quale per i comuni ad alta intensità

abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale la

sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1988, prevista

dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che il cessato contratto di locazione, al quale si

riferisce l'ordinanza di rimessione, è stato stipulato dopo

l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e quindi è

soggetto al regime (ordinario) degli artt. 27 e sgg. della medesima;

che nelle more del giudizio davanti alla Corte è venuta meno

l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale è subentrato

l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21

febbraio 1989, n. 61, che limita espressamente ai contratti di

locazione cessati per scadenza del regime transitorio, di cui alla

legge n. 392 del 1978, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1989

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione

degli immobili ad uso diverso dall'abitazione;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità

risulta attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo che ha

dato origine all'ordinanza del giudice a quo.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1- bis del decreto-legge 8

febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 9

aprile 1988, n. 83 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale

carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli

art. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, dal Pretore di

Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari