Legge sull’equo canone

Art. 31 — Sanzioni

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita' dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attivita' indicate all'articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e' tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita' del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennita' previste ai sensi dell'articolo 34. Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e' sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 582/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    La domanda di ripristino del rapporto locatizio, ovvero di risarcimento del danno, per omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenere il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare, che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi, e dove in via solo mediata viene in evidenza la pregressa locazione; pertanto, e` senza dubbio razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla L. n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31, L. n. 392 cit., precludendo cosi` la provvisoria esecutivita` ex lege della sentenza resa in primo grado).

    Art. 3 cost. · Art. 30 Legge sull’equo canone · Art. 31 Legge sull’equo canone · Art. 45 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art31 · fonte del testo

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