Art. 42 — Destinazione degli immobili a particolari attività

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita' ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche' a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27. A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94

3

Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 4) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure: a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

Testo vigente dal 27 marzo 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 32/1998

    Questione infondata
    26 febbraio 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, ad avviso del giudice 'a quò, per i contratti -in tale articolo contemplati- di locazione di immobili urbani destinati a particolari attività (ricreative, assistenziali ecc.) o a sede di partiti e sindacati, o stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, consentirebbe al locatore - diversamente da quanto disposto in generale per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - di esercitare alla prima scadenza la facoltà di diniego della rinnovazione - prevista dall'art. 28 della stessa legge - indipendentemente dalla sussistenza dei particolari motivi a tal fine richiesti dall'art. 29. La interpretazione della norma denunciata, che sorregge la censura di incostituzionalità, pur se confortata da una sentenza della Corte di cassazione, è infatti in contrasto con altre decisioni della stessa Corte, e da ultimo anche delle Sezioni unite, il cui indirizzo, nel senso della applicabilità anche ai su indicati contratti dell'intera disciplina della durata della locazione contenuta nel citato art. 28, e quindi anche della disposizione del secondo comma limitativa della suddetta facoltà di diniego, va considerato diritto vivente. red.: S. Pomodoro

    Art. 42 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 28 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 27 marzo 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94

    Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 4) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure: a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art42 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari