Corte costituzionale

Sentenza n. 252/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni degli immobili urbani), in relazione agli artt. 27, 28 e 29

della stessa legge e degli artt. 657 e segg. del codice di procedura

civile, promossi con ordinanze emesse in data 26 ottobre 1981 dal

Pretore di Cirié, 23 gennaio 1982 dal Pretore di Torino, 2 febbraio,

29 gennaio, 6 marzo, 9 aprile 1982 (n. 5 ordinanze) dal Pretore di

Cirié, 15 aprile (n. 2 ordinanze), 6 e 24 maggio, 1 e 17 giugno 1982

dal Pretore di Roma, 30 aprile, 26 giugno 1982 (n. 2 ordinanze) dal

Pretore di Cirié, 8 giugno 1982 dal Pretore di Roma, 24 agosto e 27

luglio 1982 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Carrara e 3 settembre 1982

dal Pretore di Udine, rispettivamente iscritte al n. 805 del registro

ordinanze 1981 ed ai nn. 177, 243, 244, da 402 a 407, 424, 425, 426,

501, 528, 559, 561, 663, 664, 689, 719, 739, 740, 741 e 776 del

registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 96, 248, 262, 317, 324, 331, 351 e 357 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un processo civile tra Collovati Ida, locatrice,

e Crepaldi Paolo, conduttore, avente per oggetto licenza per finita

locazione ai sensi dell'art. 58 lett. c, della legge 27 luglio 1978 n.

392, il Pretore di Cirié, con ordinanza del 26 ottobre 1981 (in G. U.

n. 96 del 7 aprile 1982, reg. ord. n. 805 del 1981), sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata

per contrasto con gli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo

comma, della Costituzione.

Precisava il Pretore che l'impugnato art. 3 - nella parte in cui

attribuisce al locatore il diritto di non rinnovare il contratto alla

sua scadenza quadriennale, anche in assenza di una propria necessità -

sembrava contrastare col principio di eguaglianza, non tutelando

l'interesse del conduttore alla stabilità del rapporto e dando così

luogo a "sperequazioni" in suo danno.

La norma appariva altresì in contrasto con il criterio

dell'utilità sociale, a cui il secondo e terzo comma dell'art. 41

Cost. sottopongono l'iniziativa economica privata, nonché con la

funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42 secondo comma

Cost.

2. - Il medesimo Pretore sollevava le stesse questioni di

legittimità costituzionale, senza motivarne la rilevanza nei giudizi a

quibus, con le ordinanze 2 febbraio 1982, in causa Valenti Antonino

contro Tomei Ivo (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982, reg. ord. n.

243 del 1982); 6 marzo 1982, in causa Eterno Giovanni contro Boetani

Raffaele (reg. ord. n. 402 del 1982 in G. U. n. 317 del 17 novembre

1982); con cinque ordinanze in data 9 aprile 1982, in causa Bertolino

Renato contro Di Perna Ignazio (reg. ord. n. 403 del 1982); Bertolino

Renato contro Dalena Francesco (reg. ord. n. 404 del 1982), tutt'e due

pubblicate in G. U. n. 317 del 17 novembre 1982; Bertolino Renato

contro Chiardola Giancarlo (reg. ord. n. 405 del 1982), Bria Franco

contro Maestrello Alberto (reg. ord. n. 406 del 1982); Bria Franco

contro Testa Mario (reg. ord. n. 407 del 1982), tutt'e tre pubblicate

in G. U. n. 324 del 24 novembre 1982; 30 aprile 1982, in causa Regaldo

Miranda contro Lipera Natale (in G. U. n. 351 del 22 dicembre 1982,

reg. ord. n.561 del 1982); 26 giugno 1982, in causa Brach Prever

Giampiero contro Salabrini Attilio (in G. U. n. 357 del 29 dicembre

1982, reg. ord. n. 633 del 1982), 26 giugno 1982, in causa Brach Prever

Giampiero contro Di Benedetto Michelino (in G. U. n. 357 del 29

dicembre 1982, reg. ord. n. 664 del 1982).

Il Pretore, nell'ordinanza 29 gennaio 1982, in causa soc. Alfa

Centauri contro Cardone Carmelo (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982,

reg. ord. n. 244 del 1982) sollevava infine questione di legittimità

costituzionale dell'art. 65 1. n. 392 del 1978, che richiama il

precedente art. 3 per i contratti in corso all'entrata in vigore della

legge stessa, rifacendosi, mutatis mutandis, ai motivi già addotti con

l'ordinanza di cui al n. 1.

3. - Nel corso di un processo civile tra Faccioli Arturo, locatore,

e Pofi Gino, conduttore, avente per oggetto sfratto per finita

locazione, il Pretore di Torino, con ordinanza del 23 gennaio 1982 (in

G. U. n. 248 dell'8 settembre 1982, reg. ord. n. 177 del 1982)

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 65

della legge n. 392 del 1978, nonché degli artt. "657 e ss." cod. proc.

civ.

Il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettevano al

locatore di determinare lo scioglimento del rapporto locativo senza

dimostrare un suo interesse prevalente sull'interesse del conduttore

all'abitazione (artt. 1 e 3 l. n. 392 del 1978), anche nel caso di

contratti in corso all'entrata in vigore della legge citata (art. 65) e

servendosi di un procedimento speciale (art. 657 e ss. cod. proc. civ.

cit.), contrastassero con gli artt. 2, 3, 41, 42, 47 Cost.

Osservava il giudice a quo che gli artt. 2 e 3 Cost., garantendo i

diritti inviolabili della persona, esigendo l'adempimento dei doveri di

solidarietà sociale e sancendo il principio di eguaglianza,

escludevano che il bene abitativo potesse essere sottratto al

conduttore dal proprietario il quale avesse con altri immobili già

soddisfatto le sue "esigenze abitative".

Il contrasto tra le disposizioni impugnate e l'art. 3 Cost., veniva

prospettato altresì considerando il più favorevole (e ingiustificato)

trattamento riservato nella materia ora detta dagli artt. 27, 28, 29 l.

n. 392 del 1978 ai conduttori di immobili adibiti ad uso diverso da

quello di abitazione.

Notava ancora il Pretore che, gli artt. 41 e 42 Cost. tutelavano

l'iniziativa economica e la proprietà privata solo nei limiti

dell'utilità sociale.

Riteneva infine il giudice rimettente che l'art. 47 Cost., parlando

di accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,

configurasse un diritto alla casa concettualmente distinto dal diritto

di proprietà sulla medesima: ché, anzi, ove il soggetto avesse già

soddisfatto il proprio interesse all'abitazione, il diritto di

proprietà su una casa eccedente il suo bisogno avrebbe dovuto cedere

rispetto all'interesse dell'inquilino ad abitare.

4. - Nel corso di un processo civile tra Malizia Saverio e

Antognozzi Osvaldo, il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 aprile

1982 (in G. U. n. 324 del 24 novembre 1982, reg ord. n. 424 del 1982)

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58,

65, l. n. 392 del 1978, dubitando che essi, disciplinando l'istituto

della finita locazione contrastassero: con l'art. 3 Cost., in quanto il

"mancato accesso alla proprietà" di un alloggio discriminerebbe il

cittadino; con l'art. 31 Cost., perché i detti articoli

ostacolerebbero la formazione della famiglia; con l'art. 42 Cost., dato

che essi ostacolerebbero altresì la proprietà "come aspirazione di

coloro che non ne hanno ancora l'attuale godimento e non sono in grado

di accedervi".

5. - Lo stesso Pretore emetteva le seguenti ordinanze di contenuto

identico a quella di cui ora s'è detto: 15 aprile 1982, in causa Giuli

Giulia contro Antonelli Gioacchino (reg. ord. n. 425 del 1982); 6

maggio 1982 in causa Marucci Americo contro Oreti Dante (reg. ord. n.

426 del 1982), entrambe in G. U. n. 324 del 24 novembre 1982; 24 maggio

1982, in causa Giorgi Giorgio contro Di Rosa Umberto (reg. ord. n. 501

del 1982); 1 giugno 1982, in causa Alfonso Salvatore contro

Gianvincenzo Silvana (reg. ord. n. 528 del 1982), entrambe in G. U. n.

331 del 1 dicembre 1982; 17 giugno 1982, in causa Valli Giannetto

contro Giustri Anna (in G. U. n. 351 del 22 dicembre 1982, reg. ord.

n. 559 del 1982), 8 giugno 1982, in Causa Stramacci Maria Paola contro

Serra Elena (in G. U. n. 357 del 29 dicembre 1982, reg. ord. n. 689

del 1982).

6. - Questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58 l.

n. 392 del 1978, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con

motivazione sostanzialmente coincidente con quella dell'ordinanza del

Pretore di Torino, venivano sollevate dal Pretore di Carrara con

quattro ordinanze di identico contenuto emesse in data 24 agosto 1982,

in causa Ceccarelli Velia contro Gatti Bernardo (reg. ord. n. 719 del

1982) nonché in data 27 luglio 1982, in causa Landucci Vittorio contro

Cecchi Mirella (reg. ord. n. 739 del 1982), in causa Boni Pietro contro

Ricci Domenico (reg. ord. n. 740 del 1982) e in causa Musetti Nilde

contro Antonio Enrico (rea. ord. n. 741 del 1982).

Le stesse questioni venivano sollevate altresì, ma impugnando il

solo art. 3 l. cit., dal Pretore di Udine con ordinanza 3 settembre

1982, emessa in causa Colledan Ida contro soc. Rai-Radiotelevisione

Italiana (reg. ord. n. 776 del 1982).

Tutte le dette ordinanze, regolarmente comunicate e notificate,

venivano pubblicate nella G. U. n. 357 del 29 dicembre 1982.

7. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte

le cause, eccependo preliminarmente la inammissibilità di alcune delle

ordinanze perché motivate senza alcun riferimento alle fattispecie

concrete. Nel merito l'interveniente osservava che l'insindacabile

scelta da parte del locatore di non rinnovare la locazione esprimeva

una facoltà compresa nel diritto di proprietà sulla casa e che la

solidarietà sociale, di cui all'art. 2 della Costituzione, non

comportava il consolidamento giuridico di ogni situazione di fatto,

quale la detenzione dell'immobile da parte del conduttore.

Quanto all'art. 3 Cost., la Presidenza del Consiglio negava che

l'inquilino si trovasse in una posizione di ineguaglianza rispetto al

locatore, considerate complessivamente le disposizioni della legge n.

392 del 1978. Inoltre la situazione del conduttore di una casa

d'abitazione non poteva parificarsi a quella del conduttore di un

immobile non abitativo, che perseguiva finalità economiche diverse,

operando in peculiari condizioni ed essendo soggetto ad un canone

liberamente determinato: ciò che giustificava la diversità di

trattamento lamentata in alcune delle ordinanze di rimessione.

Era infine da escludere che la funzione sociale attribuita

dall'art. 42 Cost. alla proprietà privata potesse portare a svuotare

questo diritto del suo contenuto (l'iniziativa economica privata, di

cui all'art. 41, era estranea alla materia in esame), e che l'art. 47

Cost. conferisse una rilevanza pubblica alle abitazioni private. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano, sia pure sotto profili e

con argomenti non sempre coincidenti, la medesima questione; pertanto i

relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Va poi rilevato che, dei provvedimenti di rimessione del

Pretore di Cirié, risultano adeguatamente motivati soltanto quelli di

cui ai nn. 805/81 e 244/82 reg. ord., mentre tutti gli altri (nn.

243, da 402 a 407, 561, 663 e 664/82) non danno affatto ragione della

rilevanza della prospettata questione sulle fattispecie concrete che

formano oggetto dei singoli giudizi di merito: pertanto, rispetto ad

essi si impone una pronunzia di inammissibilità.

3. - I giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale

degli artt. l, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge

sull'equo canone), i quali considerano il contratto di locazione come

contratto a tempo determinato, con la conseguenza che allo spirare del

termine finale, pattuito convenzionalmente ovvero stabilito dalla

legge, cessa il relativo rapporto (a meno che non vi sia stata

volontaria rinnovazione). Secondo i predetti giudici, il legislatore

ordinario avrebbe dovuto disciplinare il negozio in esame come

contratto a tempo indeterminato e abilitare il locatore a riavere il

godimento del bene esclusivamente in presenza di una "giusta causa". Al

riguardo vengono invocati, come parametri, gli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e

47 Costituzione, ma in proposito è da osservare che alcuni di tali

precetti sono richiamati nelle ordinanze di rimessione con affermazioni

assiomatiche ovvero approssimative, per cui non è facile coglierne

l'effettivo significato e la reale incidenza sulla questione

prospettata.

4. - Ciò si verifica rispetto all'art. 2 prima parte della

Costituzione, invocato dal Pretore di Torino sulla considerazione che

la "stabilità della situazione abitativa" costituirebbe il

"presupposto sine qua (rectius quo) non" per l'esercizio dei diritti

inviolabili e perciò dovrebbe essere garantita dal legislatore "nel

modo più lato".

Rileva in proposito la Corte che indubbiamente l'abitazione

costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita

dell'individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e

concretamente tutelato dalla legge (cfr. per qualche riferimento: sent.

20 marzo 1980 n. 33). Ciò va ribadito in un momento tanto delicato del

mercato edilizio nazionale anche sulla scorta dell'art. 25 della

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre

1948) e dell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici,

sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea

generale delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre

1978 in seguito ad autorizzazione disposta con l. 25 ottobre 1977 n.

881) che auspicano l'accesso di tutti gli individui all'abitazione.

Né la Corte può omettere di osservare che il complesso ed annoso

problema potrà essere avviato - almeno parzialmente - a soluzione

soltanto se vi sarà quel necessario e indispensabile sviluppo

dell'edilizia pubblica e privata che determini un adeguato incremento

dell'offerta di alloggi. La disciplina dell'equo canone presupponeva

appunto per il suo buon funzionamento un congruo aumento di case di

abitazione, aumento che doveva conseguire alla contestuale legge 5

agosto 1978 n. 457, nota come "piano decennale per l'edilizia", la

quale, invece, per varie ragioni, non ha avuto la necessaria

attuazione.

Ma, ciò precisato, deve la Corte rilevare come non possa

convenirsi con l'ordinanza di rimessione nel considerare l'abitazione

come l'indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti

dalla l.a parte dell'art. 2 della Costituzione, trattandosi di una

costruzione giuridica del tutto estranea al nostro ordinamento

positivo. Se, invero, i diritti inviolabili sono, per giurisprudenza

costante, quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della

personalità umana, non è logicamente possibile ammettere altre figure

giuridiche, le quali sarebbero dirette a funzionare da "presupposti" e

dovrebbero avere un'imprecisata, maggiore tutela.

5. - Del pari non sembra puntuale il richiamo dello stesso Pretore

all'art. 2 seconda parte Cost. relativo ai doveri inderogabili di

solidarietà al cui adempimento i cittadini sono tenuti. Come questa

Corte ha ripetutamente affermato, spetta al legislatore

l'individuazione di tali doveri nonché dei modi e dei limiti relativi

all'adempimento stesso (cfr. sent. n. 12/1972; n. 29/1977). E tale

orientamento non può non essere confermato e seguito, essendo evidente

come l'individuazione suddetta vada effettuata nell'ambito di un'ampia

discrezionalità in quanto implica il necessario contemperamento di

opposti interessi: essa pertanto esorbita dai compiti della Corte, alla

quale spetta soltanto il giudizio di legittimità costituzionale con

esclusione di ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato

sull'uso del potere discrezionale del Parlamento (art. 28 l. 11 marzo

1953 n. 87).

6. - Tutti i giudici rimettenti hanno invocato come parametro anche

l'art. 3 Cost. in quanto le norme impugnate violerebbero, secondo

l'assunto dei giudici stessi, il principio di eguaglianza sotto duplice

profilo e cioè: a) perché trascurerebbero la tutela della parte meno

abbiente, ossia più debole, quale il conduttore; b) perché rispetto

alla durata del contratto riserverebbero al conduttore di immobile

destinato ad abitazione un trattamento ingiustificatamente deteriore

rispetto al conduttore di immobile destinato ad uso diverso.

Riguardo al primo aspetto, osserva la Corte che quanto dedotto dai

giudici a quibus non concerne propriamente il principio di eguaglianza,

per la chiara eterogeneità delle situazioni considerate, ma in effetti

si risolve nella censura fondamentale, relativa ai limiti della

proprietà edilizia nei rapporti intersoggettivi tra conduttore e

locatore - di cui si dirà in seguito - e pertanto rimane in essa

assorbita. Una propria autonomia ha invece il secondo profilo, con cui

le ordinanze di rimessione lamentano una disparità di trattamento tra

conduttore di immobile destinato ad uso di abitazione e conduttore di

immobile destinato ad altro uso: a quest'ultimo, secondo le dette

ordinanze, sarebbe riservato un trattamento migliore, in quanto egli,

alla scadenza del contratto, ha diritto, in base agli artt. 28 e 29

cit. l. n. 392 del 1978, alla rinnovazione dello stesso (a meno che

non ricorra una giusta causa per il locatore, come previsto appunto nel

suddetto art. 29): rinnovazione che invece non è prevista per gli

immobili destinati ad uso di abitazione, mentre l'ordinamento giuridico

dovrebbe apprestare al conduttore di tali immobili una garanzia più

energica ed efficace a tutela del bene primario costituito

dall'abitazione.

La censura non può essere condivisa.

Per stabilire correttamente se vi sia la pretesa parità delle

situazioni prospettate - parità che, com'è noto, sta alla base del

principio di eguaglianza - e la corrispondente ingiustificata

diseguaglianza di trattamento da parte delle norme impugnate, i giudici

a quibus avrebbero dovuto comparare le stesse situazioni in base alla

normativa applicabile complessivamente considerata e non già, come

hanno fatto, sulla scorta di singole disposizioni, avulse dal sistema

introdotto con la l. n. 392 del 1978.

Ora, in proposito è decisivo osservare come il regime dell'equo

canone si applica soltanto agli immobili adibiti ad uso di abitazione

(art. 12 e segg. l. cit.) e non pure a quelli destinati ad uso

diverso, sicché tale differente regime, che incide in maniera assai

rilevante nei rapporti tra locatore e conduttore (sono note le

pressanti insistenze dei conduttori di immobili non destinati ad

abitazione per estendere anche a loro la disciplina dell'equo canone)

esclude già di per sé la possibilità di configurare la parità delle

situazioni messe a raffronto.

Inoltre devesi aggiungere che, come già rilevato dalla Relazione

ministeriale al Disegno di legge, il trattamento differenziato, quanto

alla durata del contratto, trova fondamento anche nella eventualità

che gli operatori economici debbano investire somme non indifferenti

per utilizzare l'immobile ai fini dell'attività commerciale o

industriale praticate.

E tutto ciò conferma che non sussiste la dedotta violazione del

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

7. - Non sembra poi pertinente quanto dedotto esclusivamente dal

Pretore di Roma, secondo cui la disciplina vigente in tema di durata

del contratto di locazione contrasterebbe con l'art. 31 Costituzione,

in quanto ostacolerebbe la formazione della famiglia e l'adempimento

dei compiti relativi.

A parte, invero, ogni considerazione sul carattere puramente

direttivo della norma, va rilevato che essa può concernere soltanto

quelle situazioni legate da un rapporto di necessità con la formazione

della famiglia e non già tutto ciò che in maniera puramente indiretta

ed eventuale può avere qualche riflesso su di essa. E necessario, in

altri termini, un nesso di stretta conseguenzialità tra il fatto

considerato e la formazione della famiglia e non soltanto una possibile

mera influenza di carattere indiretto o riflesso. E proprio per ciò

questa Corte ha già ritenuto, rispetto ad una fattispecie diversa ma

riconducibile allo stesso principio, l'estraneità del suindicato

precetto costituzionale (cfr. sent. n. 4 del 1976) relativamente alla

materia delle locazioni.

8. - Parimenti non sembra pertinente il richiamo contenuto nelle

ordinanze dei Pretori di Cirié, Torino, Roma, Carrara e Udine,

all'art. 41 Cost., concernente l'iniziativa economica privata: infatti

quest'ultima si sostanzia nella libertà di svolgere attività relative

alla funzione imprenditoriale, mentre le norme impugnate si riferiscono

soltanto al godimento di un bene non produttivo quale l'immobile

destinato ad abitazione. Del resto, sembra che gli stessi giudici a

quibus abbiano richiamato l'art. 41 non tanto in sé considerato quanto

per trarre dal limite dell'utilità sociale, in esso sancito, un

elemento per rafforzare le ragioni addotte a favore dell'impugnativa in

base all'art. 42 Cost. su cui, come già si è accennato, si incentra

il vero problema.

9. - Esso è prospettato in maniera sostanzialmente coincidente da

tutte le ordinanze di rimessione, le quali pongono l'accento sul

secondo comma del cit. art. 42 per dedurne che il diritto di

proprietà deve adempiere ad una funzione sociale e che pertanto non

sarebbe consentita la cessazione del rapporto di locazione per il mero

spirare del termine finale: il contratto deve durare, secondo le

predette ordinanze, a tempo indeterminato (a meno che non vi sia

rinuncia da parte del conduttore) sin quando non intervenga "una giusta

causa" che sola può consentire al locatore di riottenere la

disponibilità dell'immobile.

La Corte non crede di poter consentire sull'interpretazione

dell'art. 42 secondo comma Cost. data dai giudici a quibus, dovendo

invece confermare il suo orientamento, numerose volte espresso.

La norma suddetta non ha, come pure si è sostenuto da una parte

della dottrina, trasformato la proprietà privata in una funzione

pubblica. Ciò inequivocabilmente risulta dal suo preciso tenore: "La

proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne

determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di

assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti". La

Costituzione dunque ha chiaramente continuato a considerare la

proprietà privata come un diritto soggettivo, ma ha affidato al

legislatore ordinario il compito di introdurre, a seguito delle

opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi

interessi, quei limiti che ne assicurano la funzione sociale.

Indubbiamente detta funzione, con il solenne riconoscimento avuto

dalla Carta fondamentale, non può più essere considerata, come per il

passato, quale mera sintesi dei limiti già esistenti nell'ordinamento

positivo in base a singole disposizioni; essa rappresenta, invece,

l'indirizzo generale a cui dovrà ispirarsi la futura legislazione. Ma

- ripetesi - l'attuazione dell'indirizzo suddetto è riservata, per il

testuale disposto costituzionale, al legislatore ordinario, il quale

dovrà provvedervi secondo il criterio indicato dal Costituente.

Non si può quindi convenire nell'impostazione di fondo delle

ordinanze di rimessione, che accolgono un'interpretazione non

consentita dal dettato costituzionale.

10. - Va poi osservato che la disciplina del contratto di locazione

fa parte di un complesso normativo (la c.d. legge sull'equo canone), in

cui le singole disposizioni sono strettamente collegate, non solo sul

piano giuridico ma anche - e forse ancor più - su quello economico e

sociale: non è perciò possibile, come invece vorrebbero le ordinanze

di rimessione, incidere su una singola disposizione, essenziale e

qualificante nell'economia dell'assetto normativo, trascurando i

riflessi e le necessarie conseguenze sull'intera disciplina. Ciò rende

ancor più chiaro come si chieda alla Corte una pronunzia la quale

sostanzialmente comporta una rielaborazione della materia, il che,

all'evidenza, è compito esclusivo del legislatore.

Né ha consistenza il generico richiamo, di cui all'ordinanza del

Pretore di Torino, alle legislazioni della Francia e della Repubblica

federale tedesca, giacché quanto è avvenuto in quei Paesi con

l'emanazione di nuove leggi (successive alla detta ordinanza: Loi n.

82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des

locataires et des bailleurs; Gesetz zur Erhohung des Angebots an

Mietwohnungen del 20 dicembre 1982) conferma che in questa materia vi

è largo spazio per la discrezionalità delle scelte da parte del

legislatore (il che in linea di principio non comporta, ben s'intende,

che la scelta adottata sia sottratta all'osservanza dei principi

costituzionali) .

Neppure può considerarsi esatta l'asserzione dello stesso Pretore,

secondo cui il principio della durata illimitata del contratto (salvo

giusta causa di recesso) sarebbe stata accolta dalle predette

legislazioni: e ciò perché il cosiddetto droit au maintien del

conduttore trova, nella legislazione francese, numerosi e congrui

strumenti di bilanciamento a favore del locatore, mentre il principio

del berechtigtes Interesse, che nella legislazione tedesca

legittimerebbe esso soltanto lo scioglimento del rapporto di locazione,

è fortemente limitato, per non dire sostanzialmente accantonato, nella

legge sopra citata, volta - come risulta anche dal suo titolo - a

superare una situazione di stasi nel mercato degli affitti.

Si deve quindi concludere che le scelte operate dal legislatore

italiano non appaiono incompatibili con la norma costituzionale ora

considerata: ciò non significando, ovviamente, che, nell'ambito di

discrezionalità lasciato dal Costituente alla legge ordinaria, le

dette scelte siano le sole compatibili con la Carta fondamentale e che

non possano essere mutate.

11. - A sostegno della proposta impugnativa il Pretore di Torino ha

richiamato anche l'art. 47 secondo comma Cost. nella parte in cui

dispone che la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare

alla proprietà dell'abitazione". Ma il richiamo non sembra conferente

in quanto la norma cit., come agevolmente si desume dal suo tenore, è

diretta a promuovere e favorire la proprietà privata dell'abitazione;

e ciò, non solo e non tanto al fine di rendere la proprietà

accessibile a tutti, il che è già previsto nell'art. 42 secondo comma

Cost., quanto, particolarmente, allo specifico scopo di accogliere e

soddisfare un'aspirazione largamente diffusa nel nostro Paese, per cui

la proprietà dell'abitazione è considerata una condizione di

tranquillità e sicurezza (è noto come l'Italia abbia in Europa il

maggior numero - che oscilla sul 60% - di case abitate da proprietari).

Quanto dedotto dall'ordinanza di rimessione risulta antitetico alla

volontà della norma costituzionale, perché il suo accoglimento non

porterebbe a favorire la formazione del risparmio quale mezzo di

accesso alla proprietà dell'abitazione, ma al contrario, facendo

perdurare illimitatamente il rapporto locatizio, disincentiverebbe la

tendenza al risparmio medesimo, con l'intuitiva conseguenza di ridurre

- e non estendere - il numero delle persone che possono divenire

proprietarie dell'immobile da adibire a propria abitazione (cfr. in

tali sensi: sent. 16 aprile 1980 n. 58) .

La Corte non ignora che da qualche scrittore è stata avanzata una

diversa lettura del cit. art. 47, che garantirebbe il diritto

all'abitazione, ma la proposta interpretazione, pur se abilmente

sostenuta, non risulta consentita dai comuni canoni ermeneutici e

pertanto non può trovare accoglimento. Senza dire che, in ogni caso,

la disciplina del preteso diritto dovrebbe essere posta dal

legislatore, rientrando nella sua discrezionalità la scelta dei modi

più idonei per il raggiungimento del fine proposto; sicché, se anche

la premessa fosse esatta, non ne deriverebbe affatto la conseguenza che

ne vorrebbe trarre il giudice a quo.

12. - Esaurito così l'esame delle impugnate norme di natura

sostanziale, devesi, infine, brevemente accennare alla parte residua

dell'ordinanza del Pretore di Torino, il quale dubita anche della

legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 657 e segg.

cod. proc. civile, i quali, secondo la formulazione dell'ordinanza di

rimessione, da un lato, esonerano il locatore dal provare la giusta

causa e non consentono al conduttore di far valere le proprie esigenze

abitative; e, dall'altro, non permettono al giudice di valutare i

contrapposti interessi delle parti, impedendogli "di realizzare così,

con il processo, l'obiettivo di giustizia sostanziale".

Sembra alla Corte che la censura non costituisca altro che la

ripetizione di quanto dedotto sul terreno del diritto sostanziale e

valgono quindi i rilievi esposti in quella sede; comunque, se diverso

ne fosse il senso, si deve aggiungere come non sarebbe ammissibile, in

base al vigente assetto costituzionale, l'adombrata pretesa di

mediazione, da parte del giudice, tra conflitti di interessi in base a

sue personali valutazioni di "giustizia sostanziale" spettando, invece,

al legislatore regolare i rapporti intersoggettivi e al giudice

applicare le relative norme.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn.

243, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 561, 663, 664 del 1982;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge

sull'equo canone) nonché degli artt. 657 e segg. cod. proc. civile

sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 Cost. dai

Pretori di Torino, Roma, Carrara e Udine con le ordinanze indicate in

epigrafe e dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn. 805 del 1981 e

244 del 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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