Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/1985

Altra decisione · depositata il 25/07/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,

terzo comma, 69, sesto e settimo comma, 71, legge 27 luglio 1982, n.

392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani); articolo unico,

terzo comma, legge 21 febbraio 1977, n. 28; art. 1 decreto-legge 28

ottobre 1977, n. 778, conv. in legge 23 dicembre 1977, n. 928; art. 1

decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, conv. in legge 24 maggio 1978, n.

220; art. 1 decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298; artt. 1 e 4 legge 27

gennaio 1963, n. 19, promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Nanni Vincenzo e s.a.s.

Immobiliare Borello e Pilato Sisto contro Rosi Umberto ed altro,

iscritte ai nn. 364 e 468 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 276 e 297 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Pretore di Montefiascone

nel procedimento civile vertente tra Bellacanzone Amanzio e Salviani

Cesare, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1982;

3) due ordinanze emesse il 7 gennaio 1982 e il 15 marzo 1984 dal

Tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra Maioli Pietro

e Arcangeli Giuseppina, e Bertoni Roberto ed altro e Angeri Maria ed

altro, iscritte ai nn. 127 del registro ordinanze 1982 e 805 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 199 dell'anno 1982 e 307 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 5 marzo 1984 dal Tribunale di Imperia nel

procedimento civile vertente tra Pilati Americo e Gastaldi Delfina ed

altri, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241/bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Nanni Vincenzo, di Rossi Serafino

e Umberto e di Gastaldi Delfina, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con citazione del 1 aprile 1976 la s.a.s. Immobiliare

Borello conveniva davanti al Tribunale di Bologna Nanni Vincenzo per

sentir dichiarare che il contratto d'affitto di un'azienda alberghiera,

stipulato col medesimo Nanni, sarebbe cessato il 21 febbraio 1977, non

applicandosi gli artt. 27, 67 e 71 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che, costituitosi il convenuto, la domanda veniva accolta con

sentenza del 3 marzo 1979;

che il soccombente proponeva appello e la Corte con ordinanza del

20 marzo 1981 (reg. ord. n. 364 del 1981), rilevato che nella specie

l'attività alberghiera era stata iniziata dal conduttore, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art 27 terzo comma,

richiamato dai successivi artt. 67 e 71, e dell'art. 69 sesto e settimo

comma l. 27 luglio 1978 n. 392, nonché dell'art. un. l. 21 febbraio

1977 n. 28, dell'art. 1 d.l. 28 ottobre 1977 n. 778 conv. nella l. 23

dicembre 1977 n. 928, dell'art. 1 d.l. 30 marzo 1978 n. 77 conv. nella

l. 24 maggio 1978 n. 220 e dell'art. 1 d.l. 24 giugno 1978 n. 298, in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che secondo la Corte le sopra citate disposizioni della l. n. 392

del 1978 prendevano in considerazione gli affitti di immobile destinato

ad albergo, "anche se ammobiliato" (art. 27), accordando una tutela

particolarmente intensa all'affittuario; tutela, per contro, esclusa

per i contratti di affitto di azienda alberghiera;

che il diverso trattamento poteva, a giudizio della Corte,

ritenersi in contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3

Cost., considerata l'impossibilità di distinguere con criteri

ragionevoli ed obiettivi gli affitti di immobile adibito ad albergo,

tanto più se ammobiliato, dagli affitti di azienda alberghiera;

che la detta impossibilità di distinguere, in particolare quando

l'azienda era di nuova formazione e l'impresa veniva quindi iniziata

dall'affittuario, induceva la Corte a sollevare, in riferimento agli

artt 3 e 35 Cost., anche una seconda questione di legittimità

costituzionale, relativa agli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963 n. 19, i

quali attribuiscono al conduttore il diritto a compenso per la perdita

dell'avviamento nel caso di cessazione dell'affitto di immobile

destinato all'esercizio di impresa commerciale e non anche nel caso di

cessazione dell'affitto di azienda;

che la medesima Corte sollevava le stesse questioni con ordinanza

del 20 marzo 1981, relativa egualmente ad un rapporto in cui

l'attività alberghiera era stata iniziata dal conduttore (reg. ord. n.

468 del 1981), mentre il Pretore di Montefiascone con ordinanza del 4

dicembre 1981 (n. 105 del 1982), il Tribunale di Forlì con ordinanza

del 7 gennaio 1982 e del 15 marzo 1984 (nn. 127 del 1982 e 805 del

1984), nonché il Tribunale di Imperia con ordinanza del 5 marzo 1984

(n. 860 del 1984), sollevavano soltanto la prima questione, ossia

quella relativa all'art. 27, terzo comma, l. n. 392 del 1978;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva sostenendo

l'inammissibilità delle questioni relative alle disposizioni

vincolistiche precedenti la l. n. 392 del 1978, non più applicabili

per effetto dell'abrogazione conseguente all'art. 84 della medesima, e

sostenendo altresì la non fondatezza di tutte le questioni, essendo

giustificata, e possibile in sede di mera interpretazione, la

distinzione tra affitto di immobile adibito ad impresa e affitto di

azienda, solo quest'ultima comprensiva del bene giuridico costituito

dall'avviamento;

che a queste richieste aderivano i locatori Rossi Serafino ed

Umberto (causa n. 468 del 1981) e Gastaldi Delfina (n. 860 del 1984);

che il conduttore Nanni Vincenzo (causa n. 364 del 1981) si

costituiva aderendo alle argomentazioni svolte dalla Corte d'appello di

Bologna.

Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi debbono

essere riuniti;

che nelle more di essi è sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985 n.

12, il cui art. 1, nel comma 9 septies introdotto dalla legge di

conversione 5 aprile 1985 n. 118, dispone: "Si ha locazione di

immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività

alberghiera sia iniziata dal conduttore"; mentre il comma 9 octies

prevede che la norma ora riportata "si applica comunque a tutti i

rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto";

che pertanto è necessario che i giudici a quibus procedano ad un

nuovo esame delle questioni alla stregua delle citate, nuove

disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza delle

questioni stesse nei giudizi in corso davanti a loro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna,

ai Tribunali di Forlì e di Imperia ed al Pretore di Montefiascone onde

procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi

in corso davanti a loro, secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio

1985 n. 12, nei commi 9 septies e octies introdotti dalla legge di

conversione 5 aprile 1985 n. 118.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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