Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Francesco Saja

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,

29, 67 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni degli immobili urbani) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1979 dal Pretore di Serracapriola

nel procedimento civile vertente tra Torzilli Anna Maria e Ciannilli

Antonio ed altro, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980;

2) ordinanza emessa il 28 maggio 1980 dal Pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Tiraboschi Ismaele e Valsecchi Pietro,

iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980;

3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1981 dal Giudice conciliatore di

Pulsano nel procedimento civile vertente tra D'Errico Maria e Vergallo

Giuseppe, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1981;

4) ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dal Pretore di Montefiascone

nel procedimento civile vertente tra Borioli Amelia e Confaloni

Umberto, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 1982;

5) ordinanza emessa il 21 luglio 1982 dal Pretore di Ispica nel

procedimento civile vertente tra Mattioli Pietro e Mattioli Rosaria,

iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore dott. Francesco Saja.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Torzilli Anna Maria, proprietaria di un immobile locato dal

1960 ed adibito ad usi agricoli, intimava licenza per finita locazione

all'8 settembre 1979 ai conduttori Ciannilli Antonio e Michele e li

citava per la convalida davanti al Pretore di Serracapriola.

Costituitisi gli intimati, la locatrice negava che il contratto in

questione fosse disciplinato dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, il cui

art. 27 non comprendeva tra le locazioni non abitative quelle di

immobili adibili all'agricoltura: non poteva perciò operare la proroga

di cui all'art. 67 l. cit.

Il Pretore, accogliendo questa tesi, con ordinanza del 1 ottobre

1979 (in G. U. n. 15 del 16 gennaio 1980; reg. ord. n. 818 del 1979)

sollevava questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 27

e 67, in quanto l'esclusione dell'attività di impresa agricola da

quelle soggette alla tutela della legge n. 392 del 1978 sembrava

contrastare con i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., di

tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost., e di tutela dell'iniziativa

economica privata di cui all'art. 41 Cost.

La stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Montefiascone

con ordinanza del 16 ottobre 1981 (in G.U. n. 185 del 7 luglio 1982;

reg. ord. n. 100 del 1982), emessa nel procedimento vertente tra

Borioli Amelia e Confaloni Umberto.

2. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Tiraboschi

Ismaele e Valsecchi Pietro, il Pretore di Bergamo con ordinanza del 28

maggio 1980 (in G. U. n. 242 del 3 settembre 1980; reg. ord. n. 502

del 1980) sollevava questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 27, 29 e 73 l. 27 luglio 1978 n. 392.

Osservava il magistrato che, ai sensi delle norme citate, il

locatore di un immobile non adibito ad abitazione e con contratto in

corso al momento dell'entrata in vigore della legge citata, poteva

recedere ove avesse necessità di adibire l'immobile stesso

all'esercizio di un'attività industriale, commerciale o artigianale,

oppure di interesse turistico tra quelle di cui all'art. 2 l. n. 326

del 1968 o, ancora, di lavoro autonomo. La mancata previsione, tra le

cause di recesso, della necessità di adibire l'immobile all'esercizio

di impresa agricola poteva integrare un contrasto tra le dette norme e

l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato deteriore trattamento riservato

all'imprenditore agricolo.

La stessa questione veniva sollevata dal Conciliatore di Pulsano

con ordinanza del 28 febbraio 1981 (in G. U. n. 241 del 2 settembre

1981; reg. ord. n. 349 del 1981) emessa nel procedimento vertente tra

d'Errico Maria e Vergallo Giuseppe, nonché dal Pretore di Ispica con

ordinanza del 21 luglio 1982 (in G. U. n. 67 del 9 marzo 1983; reg.

ord. n. 678 del 1982) nel procedimento vertente tra Mattioli Pietro e

Mattioli Rosaria.

3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte

le cause, eccepiva l'infondatezza delle questioni sia perché la

corretta interpretazione delle norme denunciate portava a ritenere

compresa nella loro previsione anche l'impresa agricola, sia perché, a

voler accettare l'interpretazione data dai giudici rimettenti, la

differenza di trattamento era giustificata dalla già intensa tutela

riservata all'impresa agricola dalla legislazione speciale in materia.

Le parti private non si sono costituite. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte

questioni analoghe ovvero strettamente connesse: pertanto i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Con i suddetti provvedimenti di rimessione i giudici a quibus

dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 27 l. 27 luglio

1978 n. 392 (c.d. legge dell'equo canone) nonché dei successivi artt.

29, 67 e 73 nella parte in cui richiamano detta disposizione; e ciò

perché le ricordate norme, nel disciplinare la durata delle locazioni

di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, si

riferirebbero soltanto agli immobili destinati ad attività

industriali, commerciali artigianali e turistiche nonché all'esercizio

abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo,

mentre ne rimarrebbero esclusi quelli destinati all'esercizio di

un'impresa agricola: il che porrebbe le norme stesse in contrasto con

gli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione.

3. - Le prospettate questioni sono infondate non ricorrendo, come

pregiudizialmente ha eccepito la Presidenza del Consiglio dei ministri,

il presupposto logico - giuridico da cui muovono le ordinanze in

epigrafe, ossia la mancata considerazione della impresa agricola nella

disciplina impugnata.

In proposito giova ricordare che l'art. 2135 cod. civ. dispone nel

primo comma che è imprenditore agricolo chi esercita un'attività

diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento

del bestiame e attività connesse; ed aggiunge, nel capoverso, che si

reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o

all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio

normale dell'agricoltura.

La norma distingue dunque - e la distinzione non è priva di

rilievo - tra attività essenzialmente agricole e attività agricole

per connessione. A queste ultime si riferiscono le ordinanze nn.

818/79, 349/81, 100/82 e 678/82 dei Pretori di Serracapriola, Ispica e

Montefiascone nonché del conciliatore di Pulsano, le quali hanno per

oggetto immobili adibiti o da adibire alla conservazione e alla

lavorazione di prodotti agricoli destinati al mercato.

Invece, l'ordinanza n. 502/80 del Pretore di Bergamo concerne

un'attività essenzialmente agricola, come "l'allevamento del

bestiame", il quale, secondo la nozione accolta dal codice civile,

riguarda non già l'allevamento in genere di animali, ma soltanto

quello caratterizzato da un sostanziale nesso funzionale con la terra

(il fondo) su cui l'allevamento stesso avviene.

4. - Un'osservazione preliminare, comune alle proposte questioni,

attiene alla natura del bene locato: questo deve appartenere alla

categoria degli immobili urbani, a cui esclusivamente si riferisce la

cit. l. n. 392 del 1978, intitolata appunto "Disciplina delle locazioni

di immobili urbani". Intuitivamente deve trattarsi di un bene

utilizzato dal locatario (o da utilizzare dal locatore nei casi

previsti dagli artt. 29 e 73) nell'esercizio dell'agricoltura perché

altrimenti il problema neppure si porrebbe, ma occorre pur sempre che

si tratti di un immobile urbano, e tale requisito, pur con qualche

inesattezza terminologica, è stato ritenuto sussistente dai giudici a

quibus, nel cui compito esclusivo rientra l'accertamento degli elementi

inerenti al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

5. - Ciò posto, sembra alla Corte che, per quanto riguarda le

attività agricole connesse, deve ritenersi, in base al "diritto

vivente", che esse sono comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge

sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29,

67 e 73.

Invero, la mancanza di una esplicita previsione nel ricordato art.

27 non ha impedito alla dottrina, che si è occupata della materia, e

alla giurisprudenza, che ha preso in esame il problema, di ritenere che

le attività agricole connesse siano comprese nella previsione delle

norme impugnate. In particolare, va osservato che la Corte di

Cassazione è pervenuta a detto risultato sul rilievo che la

disposizione dell'art. 2135, secondo comma, codice civile trova il suo

fondamento nell'intento legislativo di estendere per esigenze unitarie

la disciplina dell'impresa agricola ad attività le quali, pur avendo

un intrinseco carattere industriale o commerciale, sono intimamente

collegate con l'agricoltura; ciò - osserva la Cassazione - non esclude

che tali attività vadano considerate nella loro effettiva essenza,

sicché, tra l'altro, alle stesse deve essere applicato il nuovo regime

delle locazioni previsto dal citato art. 27 (e quindi anche dagli artt.

29, 67 e 73).

Tutto ciò non è stato tenuto presente nelle ordinanze di

rimessione, le quali, essendosi limitate a considerare soltanto

l'elemento letterale della formula legislativa, hanno ritenuto di

inferirne l'esclusione denunciata, esclusione che, invece, non è

consentita in base alla comune interpretazione delle norme impugnate.

6. - In termini non proprio coincidenti si presenta il problema

rispetto alle attività essenzialmente agricole, ma ciò non impedisce,

in definitiva, che la soluzione debba essere la medesima.

Per esse infatti non è possibile individuare un "diritto vivente",

poiché manca, oltre a qualsiasi apprezzabile apporto dottrinale, anche

una giurisprudenza di merito, mentre la Corte di Cassazione, nei soli

due casi in cui ha preso in esame il problema, si è orientata in senso

contrastante, affermando in uno che le attività agricole ora ricordate

non rientrano nella previsione del cit. art. 27 (e conseguentemente dei

successivi artt. 29, 67 e 73) e ritenendo invece nell'altro che la

formula legislativa si riferisce a tutte le attività produttive e

quindi non consente di escludere quelle agricole.

In tale situazione spetta a questa Corte procedere direttamente

all'interpretazione della norma.

Già si è visto, rispetto alle attività agricole connesse, come

l'argomento tratto dall'elemento letterale non abbia una effettiva

consistenza, e ciò vale intuitivamente anche per l'ipotesi qui

considerata.

È invece importante osservare, sotto il profilo logico, come nel

sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione

dell'art. 2135, l'agricoltura è considerata come attività d'impresa,

e non già di mero godimento, sul presupposto della sua preponderante

funzione produttiva diretta a soddisfare le necessità del mercato e,

come tale, creativa di ricchezza.

Sotto altro profilo, va rilevato che l'agricoltura non può essere

considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli altri

settori della economia, sussistendo invece strette connessioni e

reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre

crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare: e

questo esige, tra l'altro, l'impiego di tecnologie nuove, per cui sono

necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire

necessariamente in appositi locali.

Dalle superiori osservazioni consegue che il legislatore non poteva

prescindere dalla comunanza della natura imprenditoriale e dello

stretto nesso ora ricordato ed escludere perciò l'imprenditore

agricolo dalla più ampia protezione che le norme denunciate

attribuiscono agli altri imprenditori in tema di locazioni di immobili,

al fine di maggiormente tutelarne l'attività economica. Il che tanto

più è da ritenere se si considera che il citato art. 27, come sopra

è stato ricordato, comprende anche " qualsiasi attività di lavoro

autonomo", sicché non poteva essere escluso il lavoro svolto

nell'agricoltura e, in particolare, quello del coltivatore diretto

(sulla cui nozione vedasi anche l'art. 6 l. 3 maggio 1982 n. 203), che

l'art. 2083 cod. civ. definisce piccolo imprenditore.

Indubbiamente, gli statuti dell'imprenditore agricolo e di quello

commerciale sono diversi, ma tale eterogeneità non può avere riflessi

in subiecta materia, rispetto alla quale l'esigenza di una maggiore

tutela (relativa all'immobile utilizzato per l'esercizio dell'impresa)

ricorre in maniera sostanzialmente analoga anche per colui che svolga

l'attività prevista dal cit. art. 2135, primo comma, del codice

civile.

7. - Conclusivamente deve dirsi che, per entrambe le categorie di

attività agricole ora indicate, non ricorre il presupposto ritenuto

dalle ordinanze di rimessione, sicché le sollevate questioni risultano

prive di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in

motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27,

primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nonché dei

successivi artt. 29, 67 e 73 in quanto ad esso si riferiscono -

sollevate dai Pretori di Serracapriola, Montefiascone, Bergamo ed

Ispica e dal Conciliatore di Pulsano con le ordinanze indicate in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari