Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze

emesse il 17 aprile e il 2 marzo 2000 dal giudice istruttore presso

il tribunale di Imperia, il 18 marzo 2000 (n. 3 ordinanze) dal

giudice istruttore presso il tribunale di Milano e il 2 marzo 2000

dal giudice istruttore presso il tribunale di Imperia,

rispettivamente iscritte ai nn. 510, 525, 538, 539, 540 e 541 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 40 e 41 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della Banca Commerciale Italiana

S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di giudizi di opposizione allo stato

passivo del fallimento di clienti di banche, nei quali si controverte

sulla validità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di clausole

anatocistiche contenute nei contratti stipulati tra le banche ed i

clienti, il giudice istruttore presso il tribunale di Imperia (con

tre ordinanze, una in riferimento agli artt. 3 e 76 della

Costituzione: r.o. n. 510 del 2000; le altre due in riferimento al

solo art. 76 della Costituzione: r.o. nn. 525 e 541 del 2000) e il

giudice istruttore presso il tribunale di Milano (con tre ordinanze,

in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione:

r.o. nn. 538, 539 e 540 del 2000) hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999

[erroneamente indicato come "comma 3 dell'art. 120 del decreto

legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'art. 25, capoverso,

del decreto legislativo n. 342 del 1999" nelle ordinanze registrate

ai nn. 510, 525 e 541 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le

clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi

maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data

di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale

per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai

criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle

operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

[delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22

aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di

essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere

solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità

ed i tempi in questa previsti;

che nel giudizio registrato al n. 25 del 2000 si è

costituita la banca opponente, la quale, in via preliminare, ha

eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza

e, nel merito, ne ha chiesto la declaratoria di infondatezza;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità

(per i giudizi registrati ai nn. 538, 539, 540 e 541 del 2000) o

comunque di infondatezza della proposta questione (per i giudizi

registrati ai nn. 510 e 525 del 2000);

che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria

posizione.

Considerato che i sei giudizi, in quanto propongono questioni

analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i

menzionati errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 510, 525 e

541 del 2000 non rendono incerta l'individuazione della norma

effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che il giudizio di opposizione allo stato passivo del

fallimento è riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale

del tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art.

14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis cod. proc.

civ., introdotto dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51

del 1998 e modificato dall'art. 98 del decreto legislativo 8 luglio

1999, n. 270);

che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non

è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità

costituzionale di norme - come quella denunciata - applicabili

esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da

ultimo, sentenza n. 204 del 1997 e ord. n. 552 del 2000);

che la norma denunciata, comunque, non vive più

nell'ordinamento giuridico perché questa Corte, con sentenza n. 425

del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), sollevata dai giudici istruttori dei

tribunali di Imperia e di Milano, in riferimento agli evocati

parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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