Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 99,

ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promossi

con ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Milano il 25 giugno 1980,

il 25 settembre 1980, il 19 novembre 1980 (n. 3 ordinanze) ed il 21

gennaio 1981 (n. 2 ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 271,

272, 269, 270, 720, 655 e 660 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 214, 234, 255 e 338

dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione di Luciano Claudio ed altri,

dell'INPS, della Banca Privata Italiana e gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli,

uditi l'avv. Franco Agostini per Luciano Claudio ed altri, l'avv.

Giovanni Romoli per l'INPS, l'avv. Michele Giorgianni per la Banca

Privata Italiana e l'avvocato dello Stato Giorgio Ferri per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Depositato, sotto la data del 27 febbraio 1975 nella

cancelleria del Tribunale di Milano, l'elenco dei crediti privilegiati

della Banca Privata Italiana s.p.a., posta in liquidazione coatta

amministrativa con d.m. 27 settembre 1974 (G.U. 28 settembre 1974),

spiegarono opposizione, con tre distinti ricorsi depositati il 13 marzo

1975 e notificati il successivo 5 maggio, Ottorino Gentili, Alberto

Giuliano, Vincenzo Dell'Acqua dipendenti della Banca che ne erano stati

nell'elenco riconosciuti creditori per indennità di servizio e di

quiescenza maturate fino al 30 settembre 1974 al lordo delle ritenute

di legge, assumendo che i loro crediti per indennità di anzianità

erano di ammontare superiore e rivendicando altri crediti per

differenze di competenze maturate nel 1974 fino al 30 settembre 1974,

di cui si fecero a chiedere il pagamento.

Nel corso del giudizio, il Gentili e il Dell'Acqua, che avevano

continuato a prestare servizio, il primo fino al 31 luglio 1975 e il

secondo fino al 30 giugno 1975, e il Giuliano, che era stato licenziato

il 15 novembre 1974 con esonero dalla prestazione del servizio nel

periodo del preavviso, assumendo che erano state loro liquidate le

spettanze successivamente maturate in misura inferiore al dovuto

chiesero di essere ammessi al passivo in via privilegiata per le

differenze.

1.2. - Con ricorso notificato il 5 maggio 1975, Pontello Silvano,

il quale aveva prestato servizio alle dipendenze della Banca fino al 31

agosto 1974, lamentò che la indennità di anzianità gli era stata

liquidata senza computarla sulla base della ultima retribuzione

percepita, e chiese di essere ammesso al passivo per la differenza in

via privilegiata.

1.3. - Riunite le quattro cause, il Tribunale di Milano, con

sentenza 11 gennaio-22 febbraio 1979, rigettò le domande condannando

nelle spese i ricorrenti i quali, con atto notificato il 13 marzo 1979,

interposero appello alla locale Corte, che, richiamato l'orientamento

giurisprudenziale della Cassazione inteso ad interpretare l'art. 99

u.c. l. fall. nel senso dell'inappellabilità delle sentenze rese, nel

giudizio di opposizione allo stato passivo, per le controversie che

rientrano nella competenza pretorile non solo per valore ma anche per

materia (come le controversie individuali di lavoro) e precisato che

tale orientamento si estenderebbe anche alle dichiarazioni tardive di

credito (come quella formulata dal Pontello), nonché a crediti di

massa (parte delle pretese dei tre altri dipendenti della Banca) non ha

dichiarato inammissibili gli appelli, ma ha giudicato non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 comma 2 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 u.c. r.d. 16

marzo 1942 n. 267 in quanto non consente l'appello avverso la sentenza

resa in controversie che, pur eccedendo dai limiti di valore, rientrano

nella competenza per materia del pretore, con ordinanza emessa il 19

novembre 1980, notificata il 15 gennaio 1981 e comunicata il 19 dello

stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 234 del 26 agosto 1981 e iscritta

al n. 269 R.O. 1981.

Ad avviso della Corte di Milano il diverso trattamento fatto in

punto ad appellabilità di sentenze alle controversie individuali di

lavoro a seconda che il datore di lavoro sia in bonis ovvero formi il

credito del lavoratore oggetto di opposizione allo stato passivo del

datore fallito o in l.c.a. o di dichiarazione tardiva non si

giustifichi per esigenze di celerità di giudizio, che - se così fosse

- dovrebbe essere estesa (e non lo è) a controversie di natura

diversa, né da ciò che competente a conoscere in primo grado delle

opposizioni a stato passivo o a elenco di crediti e delle dichiarazioni

tardive è quel tribunale che esercita nelle controversie di lavoro

trattate fuori da procedure concorsuali funzioni di giudice di appello

perché tale identità non spiega la soppressione della garanzia del

doppio grado di giurisdizione.

1.4. - Avanti questa Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 15 settembre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato, pur ammettendo che la disposizione impugnata potrebbe essere

interpretata in guisa tale da sottrarla a sospetti

d'incostituzionalità, ha concluso per la infondatezza della proposta

questione per ciò a) che le esigenze della procedura fallimentare,

connesse alla finalità di definire con il metodo concorsuale, il

complesso dei rapporti dell'impresa dissestata, comportano e

giustificano peculiari adattamenti del rito, rispetto ai quali la

stessa Corte costituzionale, con le sentt. 151 e 152/1980, ha affermato

la necessità di verificare, caso per caso, se la norma di diritto

fallimentare abbia o meno ragionevolmente derogato ai principi generali

del processo per garantire efficacia e speditezza alle procedure

concorsuali, b) che il principio del doppio grado di giurisdizione non

forma oggetto di garanzia costituzionale, c) che, sostituendosi la

competenza del tribunale a quella del pretore, la collegialità

dell'ufficio e, quindi, del giudizio somministrerebbe maggiori garanzie

alle parti.

2.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 7 dicembre

1978-12 febbraio 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva

parzialmente accolto la dichiarazione tardiva di credito dell'INPS

disponendone l'ammissione al passivo del Banco di Milano posto in

liquidazione coatta amministrativa in parte in via chirografaria e in

parte in via privilegiata, la locale Corte ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16

marzo 1942 n. 267 in quanto non consente l'appello avverso le sentenze

attribuite alla competenza per materia del pretore, con ordinanza

emessa il 19 novembre 1980, notificata il 15 gennaio 1981 e comunicata

il 19 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 214 del 5 agosto

1981 e iscritta al n. 270 R.O. 1981, la cui motivazione non diverge

dall'altra svolta nella ordinanza emessa sotto la stessa data, iscritta

al n. 269 R.O. 1981.

2.2. - Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto depositato

il 25 ottobre 1981, nel quale ha in via preliminare eccepito

l'irrilevanza della proposta questione in giudizio di dichiarazione

tardiva di credito, cui non sarebbe applicabile l'art. 99 u.c., e nel

merito ha argomentato per la fondatezza da ciò che, se la

inappellabilità sancita dall'art. 99 u.c. era concepibile nel 1942 in

cui la difesa del cittadino era assai più labile e non garantita

costituzionalmente e la competenza del pretore era contenuta sia per

valore sia per materia, più non lo è nei tempi attuali in cui ambo le

condizioni (tutela del diritto di difesa del cittadino e competenza

pretorile) sono radicalmente mutate; ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 25 agosto

1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, riecheggiato il

contenuto del precedente atto d'intervento, ha posto in rilievo che il

credito tardivamente dichiarato dall'INPS non eccederebbe il limite

della competenza pretorile per valore.

3.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 19 ottobre-18

dicembre 1978, con cui il Tribunale di Milano aveva accolto la

dichiarazione tardiva di credito dell'INPS disponendone l'ammissione al

passivo del fallimento della s.p.a. CREAS in prededuzione per

contributi maturati nel periodo in cui la CREAS era sottoposta a

procedura di concordato preventivo, la Corte ha giudicato non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16

marzo 1942 n. 267, con ordinanza emessa il 25 giugno 1980, notificata

il 5 e comunicata il 12 del successivo mese di novembre, pubblicata

nella G.U. n. 234 del 26 agosto 1981 e iscritta al n. 271 R.O. 1981,

in cui in aggiunta alla motivazione svolta in altre ordinanze, ha

ribadito che la collocazione per prededuzione non divergerebbe, sul

piano normativo e applicativo, dalla collocazione in via privilegiata

per essere anche i crediti collocati con prededuzione soggetti alle

stesse tecniche di accertamento dei crediti privilegiati nelle

procedure concorsuali.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri riproduce

argomentazioni svolte nei precedenti atti.

4. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 12 aprile-28

giugno 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda,

proposta dall'INPS, di ammissione al passivo del fallimento della

s.p.a. S.G.M., la locale Corte, riproducendo la motivazione di

precedenti ordinanze, ha giudicato non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n. 267, con

ordinanza emessa il 24 settembre 1980, comunicata il 12 novembre e

notificata il 1 dicembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n.

255 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 272 R.O. 1981.

Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto depositato il 3

ottobre 1981, in cui sono riprodotte argomentazioni svolte

nell'incidente iscritto al n. 270 R.O. 1981; è intervenuto, con atto

depositato il 6 ottobre 1981, il cui contenuto riproduce la sostanza di

precedenti interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Pronunciando sull'appello avverso la sentenza 25 ottobre-18

novembre 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la

dichiarazione tardiva di credito, proposta dall'INPS per conseguire

l'ammissione in prededuzione al passivo del fallimento della s.p.a.

OMSA, la locale Corte ha giudicato non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

comma 1 Cost., dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto

non consente l'appello avverso sentenze emesse nelle controversie che

rientrano nella competenza per materia del pretore, con ordinanza

emessa il 21 gennaio 1981, notificata e comunicata il 23 luglio dello

stesso anno, pubblicata nella G.U. n. 338 del 9 dicembre 1981 e

iscritta al n. 655 R.O. 1981, che riproduce la motivazione di

precedenti ordinanze.

5.2. - Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto depositato

il 23 dicembre 1981 in cui ha riprodotto difese già esposte in

precedenti atti; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 22 dicembre 1981, in cui l'Avvocatura

generale dello Stato, sulla base di già svolte argomentazioni, ha

concluso per la irrilevanza e, in ipotesi, per l'infondatezza della

proposta questione.

6.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 14 giugno-10

settembre 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la

dichiarazione tardiva di credito, proposta dall'INPS per conseguire

l'ammissione con prededuzione al passivo del fallimento della s.p.a.

OMSA, la locale Corte ha giudicato non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n. 267, con

ordinanza emessa il 21 gennaio 1981 (notificata il 23 luglio e

comunicata il 29 settembre dello stesso anno, pubblicata nella G.U. n.

338 del 9 dicembre 1981 e iscritta al n. 660 R.O. 1981), la cui

motivazione non diverge da quella dell'ordinanza resa in pari data tra

le stesse parti.

6.2. - Avanti la Corte si è costituito l'INPS con atto comune al

precedente iscritto al n. 655/1981, così come riproduce l'atto

d'intervento in quell'incidente l'atto depositato il 22 dicembre 1981,

con cui l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. - Provvedendo sull'appello avverso la sentenza 19 gennaio-26

febbraio 1979, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto i ricorsi,

separati e poi riuniti, di dichiarazioni tardive di credito, proposti

da Cortini Angelo, Gelardi Alfonso, Luciano Claudio, Ferri Corrado,

Cambise Sergio e Falciani Cesare per conseguire l'ammissione in via

privilegiata al passivo della s.p.a. Banca Privata Italiana, posta in

liquidazione coatta amministrativa, la locale Corte, con ordinanza

emessa il 19 novembre 1980 (notificata il 16 e comunicata il 21 del

mese di settembre del 1981, pubblicata nella G.U. n. 338 del 9 dicembre

1981 e iscritta al n. 720 R.O. 1981), ha giudicato non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 99 u.c. r.d. 16 marzo 1942 n.

267, precisando, in aggiunta agli argomenti esposti in precedenti

ordinanze, che il sospetto d'illegittimità si appunta non già

sull'esclusione del doppio grado di giurisdizione, sibbene sulla

constatazione della irrazionalità del criterio che ha guidato nel

determinare l'inappellabilità: o - ha sottolineato la Corte -

l'esclusione del secondo grado deriva da esigenze intrinseche alla

procedura fallimentare e allora la inappellabilità dovrebbe colpire

tutte le sentenze emesse nei giudizi di opposizione allo stato passivo

senza discriminare a stregua del loro valore, ovvero quelle relative a

controversie al di sotto di un certo valore, senza discriminare a

seconda della loro natura; o l'esclusione del secondo grado dipende

dalla materia, ed allora dovrebbe essere estesa al di fuori dell'ambito

concorsuale.

7.2. - Avanti la Corte si sono costituiti il commissario

liquidatore della Banca con atto depositato il 28 dicembre 1981, nel

quale ha argomentato l'infondatezza della questione da ciò che per un

verso il doppio grado di giurisdizione non costituisce oggetto di

garanzia costituzionale e per altro verso non sussiste identità di

situazioni tra accertamento del passivo concorsuale e processo di

cognizione ordinaria, e Luciano Claudio, Cambise Sergio e Falciani

Cesare con atto depositato il 21 ottobre 1981, in cui hanno eccepito

l'irrilevanza della questione per non essere l'art. 99 u.c. l. fall.

applicabile alle dichiarazioni tardive di crediti e hanno fatto

propria, nel merito, la motivazione della ordinanza di remissione.

Argomentazioni svolte e conclusioni formulate in precedenti

interventi sono riprodotte nell'atto, depositato il 22 dicembre 1981,

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Agostini, Romoli e

Giorgianni hanno ampiamente illustrato argomentazioni svolte e

conclusioni formulate negli scritti; l'avv. dello Stato Ferri per

l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha in particolar

guisa insistito sulla esigenza di speditezza delle procedure

concorsuali quale ragione giustificatrice della inappellabilità senza

limite di valore delle sentenze di ammissione al passivo concorsuale di

crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Considerato in diritto :

9.1. - Le sette ordinanze della Corte di Milano, sebbene rese su

appelli in controversie in cui sono parti portatori di crediti di

lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie da un lato e imprese

fallite o in liquidazione coatta amministrativa dall'altro lato e

quantunque dei crediti alcuni siano concorrenti e altri suscettibili di

prededuzione e tra i creditori concorrenti alcuni abbiano spiegato

opposizione tempestiva e altri formulato dichiarazioni tardive, hanno

per oggetto la stessa questione di legittimità vuoi per quel che

concerne la norma impugnata vuoi per quel che riflette la disposizione

della Costituzione assunta a parametro.

La inidoneità delle elencate caratteristiche (tardività della

domanda; collocabilità con prededuzione) a suddividere in distinte

seppur connesse questioni la unica questione è stata constatata nelle

sette ordinanze (tardività nelle ordinanze iscritte ai nn. 269 a 272 e

655 R.O. 1981; collocabilità con prededuzione nelle ordinanze iscritte

ai nn. 269, 271, 272 e 655 R.O. 1981) ed è comunque ritenuta nel

diritto vivente; d'altro canto, la Corte di Milano, a questione di

costituzionalità definita, ben potrà, nei giudizi in cui non è stata

puntualmente effettuata detta constatazione, assoggettare, ai fini

della cognizione del merito, a verifica i dubbi cui le ripetute

caratteristiche offrono occasione. Né esime questa Corte dal giudicare

della sostanza della proposta questione il rilievo affacciato nel

procedimento iscritto al n. 270 R.O. 1981, che alcuno dei crediti non

supererebbe il limite di competenza pretorile per valore, perché il

valore della controversia si determina dalla domanda, che nel caso

travalicava quel limite, e non dalla misura del parziale accoglimento

della medesima, cui è addivenuto il commissario liquidatore del Banco

di Milano nel provvedimento che ha poi formato oggetto di giudizio.

Né varrebbe obiettare che soltanto cinque dei sette incidenti sono

sorti in procedure fallimentari perché l'art. 99 si annovera tra le

norme attratte nel campo della l.c.a. dall'articolo 209 comma 3, che a

sua volta figura nell'elenco delle norme della l. fall. idonee ad

abrogare disposizioni incompatibili di anteriori leggi speciali

disciplinatrici di procedure di l.c.a..

Pertanto, ben si giustifica la unitaria trattazione dei sette

procedimenti.

9.2. - Prima di assoggettare il merito dell'unica questione ad

esame mette conto di identificarne con precisione l'oggetto perché, se

è vero che nelle sette ordinanze viene investito l'art. 99 u.c. l.

fall. in quanto non consentirebbe l'appello avverso le sentenze in

cause attribuite alla competenza per materia del pretore, non è meno

vero che la lettura della motivazione delle ordinanze pone in chiara

luce che non tutte le ipotesi di competenza per materia del pretore,

adunate nell'art. 8 c.p.c. arricchito dalla successiva legislazione,

sono assoggettate ad esame, ma soltanto le specie delle controversie

individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie: a

parte che nei sette procedimenti non vengono in considerazione se non

crediti previsti negli artt. 409 e 442 c.p.c., per i quali riceve

applicazione, fuori delle procedure concorsuali, la l. 11 agosto 1973,

n. 533, sta che nelle sette ordinanze sono richiamate disposizioni del

codice di procedura civile su cui ha operato la forza novellatrice

della or menzionata l. 533/1973: più precisamente formano oggetto di

richiamo l'art. 440 nella ordinanza iscritta al n. 272 R.O. 1981, gli

artt. 409 e 413 nella ordinanza iscritta al n. 720 R.O. 1981, gli

artt. 442 e 444 nell'ordinanza iscritta al n. 655 R.O. 1981, gli artt.

409, 413 e 440 nella ordinanza iscritta al n. 269 R.O. 1981, gli artt.

409, 413 e 442 nelle ordinanze iscritte ai nn. 270 e 271 R.O. 1981, e

infine gli artt. 409, 413, 442 e 444 nella ordinanza iscritta al n. 660

R.O. 1981. È dunque lecito concludere che alla Corte di Milano sono

state direttamente o per richiamo presenti soltanto norme che

disciplinano le due categorie di crediti di lavoro e di previdenza e

assistenza obbligatorie, e che il giudizio di questa Corte non può

spazzare su specie di competenza pretorile per materia diverse dalle

due ripetute categorie.

10.1. - L'art. 99 u.c., interpretato nel senso fatto proprio dalla

Cassazione, di dire inappellabili - quale che sia l'ammontare dei

crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie verso

impresa fallita o in l.c.a. - le sentenze rese dal competente tribunale

non riesce indenne dalle censure di violazione dell'art. 3, che la

Corte d'appello di Milano gli ha rivolto.

Invero, non può non apparire irrazionale che delle caratteristiche

che fanno speciale il rito costruito con la l. 533/1973 sia inserita

nell'art. 99 soltanto la sottrazione delle controversie, che ne formano

oggetto, alla normale competenza del tribunale per valore (e la

consecutiva competenza per materia del pretore) per inferirne

l'inappellabilità di sentenze senza rispettare il limite di lire

750.000, e si continui - com'è pur diritto vivente - a dire

disciplinato l'intero giudizio dalle norme del rito ordinario. La

discrasia non potrebbe essere più tangibile.

Non meno irrazionale è il trattamento riservato in punto ai mezzi

d'impugnazione della sentenza di primo grado ai portatori di crediti di

lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie a seconda che il

datore sia in bonis ovvero fallito o in l.c.a., quando coincidono nel

concreto le finalità pratiche degli uni e degli altri (si vuol dire la

legittimazione a partecipare alla distribuzione, nel rispetto delle

legittime cause di prelazione, del ricavo della liquidazione dei beni

del debitore in bonis e no).

10.2. - Alla motivazione della Corte di Milano non ha validamente

replicato il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, in parte

fiancheggiato dal commissario liquidatore della Banca Privata Italiana,

non ha mancato di prospettare, in via preliminare, ragioni, che

peraltro si è visto inaccettabili, di irrilevanza della questione e

proclamato che tra le due interpretazioni letterali dell'art. 99 u.c.

sarebbe da privilegiare quella, disattesa dalla Cassazione, che non si

espone a sospetti d'incostituzionalità.

Alla esigenza di celerità che varrebbe a contrassegnare le

procedure concorsuali e a giustificare sul piano della razionalità

l'art. 99 u.c., così come interpretato dalla Cassazione, è da

obiettare che tali esigenze sono soddisfatte in pregiudizio non di

tutti i creditori di imprese decotte (concorrenti e di massa), ma dei

soli portatori di crediti di lavoro e di previdenza e assistenza

obbligatorie.

Né maggior pregio assiste l'altra argomentazione di ordine, per

così dire, interno dedotta da ciò che il tribunale, seppur nella

veste di giudice di primo grado, non mancherebbe di esercitare le

proprie funzioni anche nelle procedure concorsuali perché la

irrazionalità è stata dalla Corte di Milano desunta non dalla

struttura collegiale o monocratica del giudice di primo grado (non

essenziale la monocrazia dell'ufficio giudiziario di primo grado al

rito speciale della l. 533/1973 al punto che il legislatore,

convertendo, nella l. 3 aprile 1979 n. 95 il d.l. 30 gennaio 1979 n. 26

che ha emanato provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi, ha esteso la l. 533/1973 a

giudizi di primo grado di competenza del tribunale), sibbene dai due

ordini di motivi che si sono riassunti.

Né questa Corte facendo propria la motivazione del giudice a quo

erige a principio di vigore costituzionale la garanzia del doppio grado

di giurisdizione fuori della area segnata dall'art. 125 comma 2 Cost.

perché la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 99 u.c., così

come interpretato dalla Cassazione, basa non già sulla legittimità

dei limiti cui l'art. 99 u.c., inteso alla stregua del diritto vivente,

assoggetta l'appello avverso sentenze rese su crediti di lavoro e di

previdenza e assistenza obbligatorie, sibbene sulla constatata

irrazionalità dei criteri che hanno indotto alla ampliatio della

inappellabilità: o l'esclusione del secondo grado è suggerita da

esigenze intrinseche alle procedure concorsuali e allora

l'inappellabilità, così come strutturata nella giurisprudenza della

Cassazione, dovrebbe coinvolgere tutti i crediti quali che siano i

rapporti da cui derivano; o la quasi totale esclusione del secondo

grado nei termini segnati dalla Cassazione dipende dalla natura dei

crediti di lavoro, e allora dovrebbero esserne travolti anche gli artt.

413 e 440 (in sé e richiamati dall'art. 442) e 444 c.p.c..

Insomma: diritto vivente non equivale sempre a diritto conforme

alla Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 99 ultimo comma

r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui sancisce

l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di

previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e

442 c.p.c.; questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano con le

ordinanze rese il 25 giugno 1980 (n. 271 R.O. 1981), il 25 settembre

1980 (n. 272 R.O. 1981), in numero di tre il 19 novembre 1980 (nn. 269,

270 e 720 R.O. 1981) e in numero di due il 21 gennaio 1981 (nn. 655 e

660 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari