Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99 del r.d.

16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza

emessa il 25 febbraio 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Asti

nei procedimenti civili riuniti vertenti fra il fallimento Pompe

Anselmo - officine elettromeccaniche di Anselmo Alberto e f. - ed il

fallimento società Esercizio officine Giuseppe Anselmo, iscritta al n.

160 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 25 febbraio 1969, il giudice istruttore del tribunale di Asti,

provvedendo sui procedimenti civili riuniti vertenti fra il fallimento

Pompe Anselmo, officine elettromeccaniche di Anselmo Alberto e f. e il

fallimento della società Esercizio officine Giuseppe Anselmo, emetteva

ordinanza con la quale denunziava di illegittimità costituzionale

l'art. 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) per

violazione degli artt. 3, 101, 104 e 108 della Costituzione.

Il giudice pronunziava in un procedimento di opposizione allo stato

passivo del fallimento Esercizio officine Giuseppe Anselmo e rilevava

che egli era istruttore della causa e nel tempo stesso delegato al

fallimento; che in questa seconda qualità aveva ampiamente discusso

l'ammissione dei crediti anche in contraddittorio col curatore e con i

creditori, ma non poteva astenersi dall'istruttoria della causa,

perché l'articolo denunciato demanda il relativo compito al giudice

delegato. Egli si trovava dunque in una ingiustificata posizione di

disuguaglianza rispetto agli altri giudici e in una corrispondente

posizione di disuguaglianza si trovano i cittadini, che sono costretti

a sottoporre l'accertamento dei loro crediti verso il fallito ad un

collegio di cui fa parte lo stesso giudice delegato; che perciò stesso

non si può ritenere giudice imparziale.

Interveniva, nel processo così instaurato, il Presidente del

Consiglio dei ministri il quale obiettava che non era leso nella specie

il principio di eguaglianza perché le diversità denunziate

dipendevano dalla necessità di dettare differenti regole processuali

per giudizi diversamente organizzati catione materiae; è regola

generale che partecipi al collegio anche il giudice dell'istruzione,

competente a prendere provvedimenti provvisori e quindi a conoscere e a

decidere sui vari punti della causa; perché il sospetto che il

giudice, il quale si è già espresso in un senso determinato,

difficilmente sarà indotto a mutare opinione muove da eventualità che

non impingono sul trattamento che la legge riserva ai cittadini;

perché la presenza nel collegio del giudice istruttore presenta il

vantaggio di poter disporre di un magistrato particolarmente informato

sulla vicenda del processo. Sul punto dell'imparzialità del giudice il

Presidente del Consiglio osserva che essa va intesa non in senso reale

ma in senso virtuale, e, per affermarla esistente, si deve tener conto,

non delle qualità personali del singolo magistrato e della sua

naturale tendenza a difendere ad oltranza le proprie opinioni, ma di

ogni circostanza obiettiva attinente alla alterità dell'affare, intesa

come assenza di qualsiasi interesse, diretto o indiretto, del giudice

nel processo. Gli artt. 101, 104 e 108 si riferiscono poi

all'indipendenza del giudice dagli altri poteri dello Stato; non cioè

ad un fatto della coscienza, ma all'esigenza obiettiva di sottrarre il

giudice ad ogni vincolo nei confronti di altri poteri.

All'udienza del 14 ottobre 1970 l'Avvocatura dello Stato ha

confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Sostanzialmente l'ordinanza afferma che l'art. 99, primo

comma, della legge fallimentare, affidando allo stesso giudice che ha

approvato lo stato passivo l'istruttoria della causa di opposizione,

gli impedisce di adempiere all'obbligo di astensione di cui all'art.

51, n. 4, del codice di procedura civile e crea una sua diseguaglianza

con gli altri giudici che hanno conosciuto della causa in altro grado

del processo.

Senonché l'obbligo di astensione fatto al giudice nell'ipotesi

predetta si riferisce al caso in cui egli debba conoscere della stessa

causa in una sede di gravame, non ad una ipotesi, come quella di cui si

tratta, in cui il giudice è chiamato ad un riesame della sua pronuncia

in una fase ulteriore dello stesso grado di giudizio, a motivo di

opposizioni.

D'altro canto, con la norma impugnata, è la legge stessa che ha

escluso discrezionalmente l'esistenza di ragioni di convenienza tali da

impedire al giudice delegato di esplicare la funzione istruttoria: lo

ha escluso sul fondamento di criteri di evidente razionalità. Il

processo fallimentare è ispirato al principio della concentrazione

presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva; e ciò

determina collegamenti e interferenze processuali inevitabili, perciò

non rilevabili agli effetti della legittimazione del giudice, per la

prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo

giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità.

L'attività istruttoria relativa alla causa di opposizione allo

stato passivo non è, del resto, incompatibile con quella svolta in

precedenza dal giudice delegato, perché si rivolge al fine di

raccogliere elementi utili alla decisione del collegio con riguardo ai

motivi dell'opposizione, i quali possono portare nuovi elementi

decisivi per la pronunzia finale e nuovi profili: il giudice delegato

è il più idoneo a preparare il materiale probatorio necessario alla

pronuncia del tribunale, proprio perché ha diretto le operazioni

fallimentari ed è meglio in grado di acquisire conoscenze non falsate

circa i rapporti fra creditori e fallito. Non deve trascurarsi inoltre

il rilievo che talora l'attività del giudice istruttore si limita a

presiedere alle varie fasi di impulso del processo di opposizione e ad

indirizzarlo verso il più sollecito e leale svolgimento (art. 175,

primo comma, c.p.c.); e ciò non è certo incompatibile con l'attività

che egli ha precedentemente svolto per la formazione dello stato

passivo.

Il giudice delegato è competente ad apportare modificazioni allo

stato passivo da lui predisposto, a seguito delle contestazioni e delle

controversie dell'udienza di verificazione (art. 961. fall.);

cosicché, nella fase istruttoria della causa di opposizione, non fa

che continuare a ricercare ogni dato di controllo della situazione

creditoria. Ed è nella stessa condizione in cui si trova quando,

nell'udienza di verificazione, procede all'istruzione delle

contestazioni sullo stato provvisorio che egli aveva predisposto; con

la sola differenza che, in questo secondo caso, egli prepara una sua

pronuncia, mentre ex art. 99 avvia il processo verso la pronuncia del

tribunale.

2. - Quanto si è detto è rilevante anche ai fini dell'altro

profilo, prospettato dal giudice a quo, secondo il quale l'articolo 99

della legge fallimentare dà alla controversia un giudice non

imparziale.

Le ordinanze che il giudice delegato avrà occasione di emettere

nella sede istruttoria, anche se motivate, non possono pregiudicare mai

la pronuncia del tribunale (art. 177, primo comma, cod. proc. civ.). Il

giudice istruttore deve cioè partecipare alla formazione del giudizio

finale staccandosi dalla premessa delle sue pronuncie anteriori e dei

suoi anteriori atteggiamenti. È su questa linea che la sentenza di

questa Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno

l'imparzialità del giudice quando egli decide in un procedimento nel

quale ha svolto funzioni amministrative, perché la sua appartenenza

all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo

stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta

obiettività. Nella successiva sentenza del 24 giugno 1970, n. 123, a

proposito della posizione del pretore, il quale in sede penale ha

compiti che sarebbero altrimenti del pubblico ministero, la Corte ha

rilevato che ciò non incide sulla libertà del giudizio conclusivo,

né rende il giudice, in alcun modo, interessato all'esito dl esso. Ha

soggiunto la Corte, nella prima sentenza, che l'esigenza di

imparzialità, la quale trova la sua manifestazione processuale

nell'istituzione stessa del giudice, non è di attesa dai particolari

modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione o della

ricusazione; nella seconda sentenza poi ribaditi codesti principi, ha

considerato che il giudlce non persegue costituzionalmente altro

interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verità

(v. anche, già prima, sentenza 18 maggio 1967, n. 61).

Uno dei principi fondamentali del processo civile è, d'altronde,

quello della concentrazione, che vuole garantire, per ogni grado del

processo, la partecipazione dello stesso giudice alle varie fasi del

medesimo: e non soltanto si consegue in tal modo un rapido svolgimento

dell'attività giurisdizionale che sarebbe ritardata ove il mutamento

del giudice costringesse ogni volta a remore per permettere un nuovo

studio della causa, ma si ottiene il migliore rendimento dell'attività

stessa, la quale è condizionata dalla conoscenza integrale della

causa, conseguibile, fino al limite della possibilità, unicamente se

è sempre lo stesso giudice che partecipa al processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 99, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge

fallimentare), proposta dal giudice istruttore dei tribunale di Asti,

con ordinanza 25 febbraio 1969, in riferimento agli artt. 3, 101, 104

e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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