Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/11/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 99,

quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata

e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze 23

novembre 1976, 26 giugno 1978 e 27 giugno 1979 della Corte di

cassazione e 7 febbraio 1979 della Corte d'appello di Roma,

rispettivamente iscritte ai nn. 102 del registro ordinanze 1977, 81 e

880 del registro ordinanze 1979 e 62 del registro ordinanze 1980, e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 1977,

n. 87 del 1979 e nn. 36 e 85 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Bin Oscar e del fallimento

"Edilcentro Appia Nuova";

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato Giovanni Marrapese per il fallimento "Edilcentro

Appia Nuova".

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Provvedendo sul ricorso proposto il 12 dicembre 1973

dall'avvocato Oscar Mario Bin avverso la sentenza affissa il 15 ottobre

1973, comunicatagli il 20 ottobre 1973 e notificatagli il 28 novembre

1973, con la quale la Corte d'appello di Roma aveva respinto la

opposizione dal medesimo interposta contro l'esclusione di preteso

credito dallo stato passivo della s.p.a. Compagnia Mediterranea di

Assicurazioni in l.c.a. la Corte di cassazione ha giudicato rilevante e

non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

dell'art. 99, quinto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (richiamato

nell'art. 209, secondo comma, dello stesso decreto), a tenor del quale

il termine per proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza di

appello resa sulle opposizioni allo stato passivo è di trenta giorni

decorrenti dall'affissione della sentenza stessa, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, Cost. Rilevante perché il ricorso del Bin

era stato proposto oltre il termine di trenta giorni; non

manifestamente infondata non tanto per la durata esigua di detto

termine quanto perché il dies a quo non è di agevole conoscenza per

gli interessati, per i quali, secondo ha giudicato la stessa Corte

costituzionale con la sentenza 255/1974 dichiarativa

dell'illegittimità degli artt. 183, primo terzo comma, e 131, primo e

terzo comma r.d. 267/ 1942, ben più idonea fonte di conoscenza della

pronuncia della sentenza è offerta dalla comunicazione della

cancelleria.

L'ordinanza di rimessione, deliberata il 23 novembre 1976 e

depositata il 7 febbraio 1977, è stata comunicata e notificata nei

modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 20

aprile 1977, e iscritta al n. 102 R.O. 1977.

Si è costituito in questa sede il solo Bin, il quale non si è

limitato ad illustrare le ragioni svolte dal giudice a quo, ma ha

invocato la disciplina del codice di procedura civile sulla

notificazione degli atti per pubblici proclami, la quale suppone

situazioni particolari (rilevante numero di destinatari o difficoltà

di identificarli tutti) e prevede l'autorizzazione del giudice intesa a

designare, quando occorre, i destinatari cui la notificazione deve

farsi nelle forme ordinarie e a indicare i modi che appaiono più

opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati e

più acconce forme di pubblicità.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

All'udienza pubblica del 29 ottobre 1980, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, nessuno è comparso.

2. - Provvedendo sul ricorso proposto l'11 febbraio 1977 da

Trequattrini Roberto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma,

reiettiva della opposizione del medesimo contro la esclusione dallo

stato passivo del fallimento della soc. Edilcentro Appia Nuova, affissa

il 5 maggio 1976, comunicatagli il 12 maggio 1976 e mai notificatagli,

la Corte di cassazione ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità dell'art. 99, quinto comma,

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24, secondo comma

Cost. L'ordinanza di rimessione 26 giugno 1978 (pervenuta a questa

Corte il 30 gennaio 1979), nella quale la Cassazione si rifà alla

precedente ordinanza 7 febbraio 1977 ponendo in rilievo che nella

specie avrebbe il creditore rispettato il termine annuale di decadenza

di cui all'art. 325 c.p.c., e richiamando la sentenza 255/1974 di

questa Corte, è stata comunicata e notificata nei modi di legge,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1979 e iscritta

al n. 81 R.O. 1979.

In questa sede si è costituita la sola curatela del fallimento, la

quale ha fatto richiamo alla immediatezza della comunicazione della

pubblicazione della sentenza, cui la cancelleria è tenuta, e alle

esigenze di celerità della procedura fallimentare.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

All'udienza pubblica del 29 ottobre 1980, in cui il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato Marrapese ha illustrato le

ragioni della curatela.

3. - Provvedendo sul ricorso proposto il 9 settembre 1977 da

Piccinelli Giovanni avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano

(affissa il 30 maggio 1977, comunicatagli il 10 giugno 1977 e

notificatagli il 9 settembre 1977) con la quale era stato escluso dal

passivo fallimentare della s.p.a. Ceramiche Piccinelli, la Corte di

cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di costituzionalità dell'art. 99, quinto comma, r.d. 16

marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.

L'ordinanza di rimessione 27 giugno 1979, nella quale la

Cassazione, senza tener conto della avvenuta notificazione della

sentenza di appello, si rifà alla sentenza 255/1974 della Corte

costituzionale e alle precedenti sue ordinanze, è stata comunicata e

notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36

del 6 febbraio 1980 e iscritta al n. 880 R.O. 1979.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

4. - Provvedendo, con ordinanza 7 febbraio- 19 novembre 1979,

sull'appello proposto il 10 aprile 1976 da Buriani Carlo avverso la

sentenza 22 ottobre 1975-17 gennaio 1976 del Tribunale, reiettiva della

opposizione allo stato passivo del fallimento di Giovanni Ghella,

affissa l'11 marzo 1976 (sentenza, che non risulta notificata né

comunicata al soccombente), la Corte d'appello di Roma ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 99, quinto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

in relazione all'art. 95 dello stesso decreto e in riferimento all'art.

24, secondo comma, Cost.: rilevante perché, ove fosse dichiarata la

incostituzionalità delle norme impugnate, l'appello proposto nei

trenta giorni dall'affissione di sentenza, di cui non è stata

comunicata la pubblicazione all'interessato, sarebbe ammissibile; non

manifestamente infondata per ragioni che divergono dalla motivazione

delle precedenti ordinanze della Corte di cassazione per il mancato

richiamo della sentenza 255/1974 della Corte costituzionale.

L'ordinanza di rimessione, resa il 7 febbraio 1979, ma pervenuta

alla Corte il 24 gennaio 1980, è stata comunicata e notificata nei

modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo

1980, e iscritta al n. 62 R.O. 1980.

In questa sede nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980 il giudice Andrioli ha

svolto la relazione. Considerato in diritto :

1. - La circostanza che in tre vicende venga in considerazione la

tempestività del ricorso in Cassazione e nell'ultima per ordine di

data la tempestività dell'appello avverso sentenze reiettive di

opposizioni all'esclusione dallo stato passivo fallimentare non

impedisce la riunione dei quattro procedimenti nei quali si nega la

idoneità dell'affissione di sentenze di merito a porre in moto il

termine per impugnarle, senza offendere il diritto di difesa del

soccombente. Né maggior consistenza avrebbe il dubbio sulla riunione

suggerito da ciò che il primo incidente è sorto in procedura di

liquidazione coatta amministrativa perché l'art. 209, secondo comma,

r.d. 267/1942 richiama l'art. 98 il cui secondo comma si sospetta

illegittimo per contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto fa decorrere il

termine per l'appello e per il ricorso in Cassazione dalla affissione

delle sentenze rispettivamente rese in primo e in secondo grado.

2. - La denuncia, con la quale si pone in forse il dies a quo e non

la durata dei termini, di cui all'art. 99, quinto comma, è fondata

perché la già avvenuta identificazione delle parti soccombenti e - si

aggiunga - vincitrici priva di giustificazione la scelta

dell'affissione, quale atto idoneo a far decorrere il termine per

l'impugnazione; affissione, la quale spiega il prezzo, imposto al

soccombente, della non agevole conoscenza del dies a quo che tale forma

di propalazione è idonea a somministrare, anche se sorretta da

immediata comunicazione del dispositivo non incidente sul corso del

termine, sol in processi in cui per un verso le parti - per dirla con

l'art. 150 c.p.c. - sono difficilmente identificabili e per altro

verso incalza la necessità di non frazionare la trattazione e la

decisione su di una pluralità di pretese in vario modo connesse.

Esigenze, che non si avvertono nei giudizi di opposizione allo stato

passivo vuoi in secondo vuoi in terzo grado, anche perché la

opportunità di riunire in unico processo più impugnazioni di sentenze

di merito potrà essere soddisfatta con l'applicazione di ben note

norme del codice di procedura civile sino a quando non riterrà il

legislatore di dettare altra speciale disciplina.

Pertanto, l'applicazione della disposizione impugnata si risolve in

una menomazione del diritto di difesa priva di giustificazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 102/1977, 81 e 880/ 1979 e

62/1980, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere

i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione

della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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