Corte costituzionale

Ordinanza n. 552/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3,

del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza

emessa il 18 febbraio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale

di Milano nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale

dell'Agricoltura S.p.a. e il Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals

S.r.l. iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione del Fallimento Giuliana Cremascoli

Chemicals S.r.l. e della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato

passivo del fallimento della cliente di una banca, nel quale si

controverte sulla validità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di

clausole anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra la

banca e la cliente, il giudice istruttore presso il tribunale di

Milano, con ordinanza del 18 febbraio 2000, ha sollevato in

riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre

1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla

produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei

contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore

della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il

risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la

produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni

poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi

emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000],

sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa,

debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo

dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i

tempi in questa previsti;

che nel giudizio si sono costituiti sia il curatore del

fallimento, il quale ha chiesto l'accoglimento della sollevata

questione; sia la banca opponente, la quale, in via preliminare, ne

ha eccepito l'inammissibilità per difetto di legittimazione del

giudice istruttore (trattandosi di giudizio rimesso alla decisione

del tribunale in composizione collegiale) e nel merito ne ha chiesto

la declaratoria di infondatezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di

infondatezza della proposta questione;

che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria

posizione.

Considerato che il giudizio di opposizione allo stato passivo del

fallimento è riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale

del tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, quale sostituito

dall'art. 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis

cod. proc. civ., quale introdotto dall'art. 56 del citato decreto

legislativo n. 51 del 1998 e modificato dall'art. 98 del decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270);

che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non

è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità

costituzionale di norme come quella denunciata applicabili

esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da

ultimo, sentenza n. 204 del 1997);

che la norma denunciata, comunque, non vive più

nell'ordinamento giuridico perché questa Corte, con sentenza n. 425

del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice

istruttore presso il tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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