Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
- Aggiornato al
- 10 gennaio 2026
- Articoli
- 120
- Versioni storiche
- 257
Titolo I — Concorrenzaartt. 1 – 40-bis
Capo I — Norme generali sulle liberalizzazioni
Capo II — Tutela dei consumatori
- Art. 5(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). 1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 37 è inserito il seguente: "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. 5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni. 6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"
- Art. 5-bisFinanziamento e risorse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Art. 5-terRating di legalità delle imprese
- Art. 6(Norme per rendere efficace l'azione di classe). 1.All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi"; b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori."; c) al comma 2, lettera a), la parola: "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea"; d) al comma 2, lettera b), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei" e dopo la parola: "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio"; e) al comma 2, lettera c), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei"; f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax"; g) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali"; h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti"
- Art. 7Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
- Art. 8Contenuto delle carte di servizioabrogato
Capo III — Servizi professionali
- Art. 9Disposizioni sulle professioni regolamentate
- Art. 9-bis(Società tra professionisti). 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre"; b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale"; d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate"; e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari"
- Art. 10Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi
- Art. 11Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria
- Art. 12Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
Capo IV — Disposizioni in materia di energia
- Art. 13Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili
- Art. 14Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese
- Art. 15Disposizioni in materia di separazione proprietaria
- Art. 16Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
- Art. 17Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
- Art. 18Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati
- Art. 19Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
- Art. 20Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
- Art. 21Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
- Art. 22Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas
- Art. 23Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
- Art. 24Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari
- Art. 24-bis(Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas). 1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di quaranta posti"
- Art. 24-ter(Gare per le concessioni idroelettriche). 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: "il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione," sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2012"
Capo V — Servizi pubblici locali
- Art. 25Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
- Art. 26Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi
- Art. 26-bisUtilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici localiabrogato
Capo VI — Servizi bancari e assicurativi
- Art. 27Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base
- Art. 27-bisNullità di clausole nei contratti bancari
- Art. 27-ter(Cancellazioni delle ipoteche perenti). 1. All'articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile"; b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile"
- Art. 27-quater(Organi delle fondazioni bancarie). 1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "prevedendo modalità di designazione e di nomina" sono inserite le seguenti: ", ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità," e dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo"
- Art. 27-quinquies(Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento). 1. Il comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili"
- Art. 28Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo
- Art. 29Efficienza produttiva del risarcimento diretto
- Art. 30Repressione delle frodi
- Art. 31Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
- Art. 32Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
- Art. 33Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
- Art. 34Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
- Art. 34-bis(Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli). 1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro"
- Art. 34-ter(Certificato di chiusa inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore). 1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente: "Art. 150-bis (Certificato di chiusa inchiesta). - 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta"
- Art. 35Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica
Capo VII — Trasporti
Capo VIII — Altre liberalizzazioni
- Art. 38Liberalizzazione delle pertinenze delle strade
- Art. 39Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore
- Art. 40Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti
- Art. 40-bis(Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi). 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato
Titolo II — Infrastruttureartt. 41 – 67-ter
Capo I — Misure per lo sviluppo infrastrutturale
- Art. 41Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bondabrogato
- Art. 42Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategicheabrogato
- Art. 43Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
- Art. 44Contratto di disponibilitàabrogato
- Art. 45Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
- Art. 46Disposizioni attuative del dialogo competitivoabrogato
- Art. 47Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949
- Art. 48Norme in materia di dragaggi
- Art. 49Utilizzo terre e rocce da scavo
- Art. 50Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubblicheabrogato
- Art. 51Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioniabrogato
- Art. 52Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progettiabrogato
- Art. 53Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
- Art. 54Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche
- Art. 55Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo
- Art. 55-bisAccelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
Capo II — Misure per l'edilizia
Capo III — Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura
- Art. 59Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali
- Art. 59-bis(Sostituzione dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 1. L'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica: a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima. 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38. 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni. 10. L'amministrazione aggiudicatrice: a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue: a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa; b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c); c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa; d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo; e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a: a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta; b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore; c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13. 18. il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis. 21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 23. Ai sensi dell'articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo"abrogato
- Art. 59-ter(Semplificazione nella navigazione da diporto). 1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente: "Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime"
- Art. 60Regime doganale delle unità da diporto
- Art. 60-bis(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto). 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri"; b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono aggiunte le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5"; c) al comma 4, le parole: ", nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse; d) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione"; e) al comma 7, al primo periodo la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio"; f) il comma 8 è abrogato; g) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7"
- Art. 61Anticipo recupero accise per autotrasportatori
- Art. 61-bisPiattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
- Art. 62Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentariabrogato
- Art. 63Attivazione nuovi "contratti di filiera"
- Art. 64Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
- Art. 65Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
- Art. 66Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
- Art. 67Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
- Art. 67-bisAccertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione
- Art. 67-ter(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca). 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate". b) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"
Titolo III — Europaartt. 68-98
Capo I — Armonizzazione dell'ordinamento interno
Capo II — Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali
- Art. 71Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 72Definizioni
- Art. 73Autorità nazionale di vigilanza
- Art. 74Reti aeroportuali
- Art. 75Non discriminazione
- Art. 76Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione
- Art. 77Trasparenza
- Art. 78Norme di qualità
- Art. 79Differenziazione dei servizi
- Art. 80Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
- Art. 81Aeroporti militari aperti al traffico civileabrogato
- Art. 82Clausola di invarianza finanziaria
Capo III — Altre misure di armonizzazione
- Art. 83Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
- Art. 84Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
- Art. 85Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
- Art. 86Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione
- Art. 87Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti
- Art. 88Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione
- Art. 89Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
- Art. 90Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
- Art. 91Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141
- Art. 91-bisNorme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali
- Art. 92Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale
- Art. 93Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
- Art. 94Domanda di sgravio dei diritti doganali
- Art. 95Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie
- Art. 96Residenza OICR
- Art. 97Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
- Art. 97-bis(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni). 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione
- Art. 98Entrata in vigore
