Art. 93 — Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Testo vigente dal 24 gennaio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art93 · fonte del testo

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