L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (( (Convenzioni))) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita':

  • a)promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
  • b)promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
  • c)tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
  • d)attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere agroalimentare ittiche;
  • e)agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
  • f)riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia;
  • g)assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi. 2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)). ((2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio))".

Testo vigente dal 25 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 87 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 aggiunto: (Convenzioni) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stipulare con le …

… 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003tolto: ."aggiunto: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004. 2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art67 · fonte del testo

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