Art. 4 — Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche

La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorita' indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione. 2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente

Testo vigente dal 25 marzo 2012

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 124 parole tolte, 47 parole aggiunte in 4 capoversi.

La Presidenza del Consiglio dei tolto: Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni:

tolto: a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;

tolto: b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;

tolto: c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici aggiunto: ministri raccoglie le segnalazioni delle autorita' indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione. 2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigentetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art4 · fonte del testo

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