Art. 70 — Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree

[1]La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a)

[2]a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili

Testo vigente dal 25 marzo 2012

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 29 parole tolte, 142 parole aggiunte in 2 capoversi.

La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tolto: puo' anche essere destinata aggiunto: e successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis aggiunto: nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e tolto: medie aggiunto: micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissioneaggiunto: , del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree tolto: individuate ai sensi del medesimo aggiunto: di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, tolto: e degli aiutia finalita' regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE. aggiunto: gia' costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a)

aggiunto: a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art70 · fonte del testo

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