Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 4 Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto ((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente ((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari";
  • b)alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
  • c)la lettera d) e' abrogata. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

4

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali".

Testo vigente dal 29 agosto 2017

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28631/2025

    29 ottobre 2025

    In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari).

    Art. 9 · Art. 91 c.p.c. · Art. 445-bis c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 130 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 19049/2025

    11 luglio 2025

    L'impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, non è in contrasto con gli artt. 101, par. 1, TFUE, e 4, par. e, TUE, in quanto: a) le tariffe, seppure predisposte dal Consiglio nazionale forense, sono successivamente sottoposte al vaglio dell'autorità statale; b) resta impregiudicata la possibilità per le parti di raggiungere accordi in deroga alle previsioni tariffarie; c) la previsione dell'inderogabilità è preordinata alla tutela di un interesse pubblico, trascendendo quello meramente privato della categoria professionale.

    Art. 9 · Art. 13 Legge professionale forense · Art. 2233 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 278 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 204/2018

    Questione inammissibile
    15 novembre 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 27 del 2012, che ha abrogato le previgenti tariffe professionali (c.d. liberalizzazione delle tariffe). Ai sensi del comma 2 dell'articolo censurato, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il quantum del compenso è sottratto alla logica della liberalizzazione, poiché va determinato con riferimento a parametri stabiliti con d.m.; inoltre, dall'ordinanza di rimessione emerge che, nella specie, si deve liquidare il compenso dovuto alla difesa dell'Agenzia delle entrate, e non quello dovuto al professionista che abbia assistito il contribuente.

    Art. 9 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' · Art. 77 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 76/2014

    Questione inammissibile
    2 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104 197, 111 e 117 Cost., nella parte in cui dispone l'ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal medesimo decreto. Infatti, identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate manifestamente inammissibili per la medesima ragione. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni identiche, per difetto di motivazione sulla rilevanza, si vedano le citate ordinanze nn. 261/2013, 217/2013 e 115/2013.

    Art. 9 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 261/2013

    Questione infondata
    7 novembre 2013

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), recante la disciplina transitoria in materia liquidazione di spese processuali da parte del giudice, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. Si tratta, infatti, di questioni testualmente uguali a quelle sollevate dal medesimo giudice a quo con altre numerose ordinanze, già dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni uguali a quelle esaminate dall'ordinanza di cui alla massima sollevate dallo stesso remittente: ordinanze n. 115 e n. 213 del 2013.

    Art. 9 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 29 agosto 2017. 12 parole aggiunte.

… forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto aggiunto: obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa … professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente aggiunto: obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art9 · fonte del testo

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