Art. 12 — Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011)), e' aumentata di cinquecento posti. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge ((16 febbraio 1913)), n. 89. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio.((Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando)) Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio.(( Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando)) All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. ((A decorrere dall'anno 2015, e' comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando,)) per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa". Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.". All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello". Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso;

  • b)al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente,((l'iniziativa spetta)) al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.". Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede". Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 25 marzo 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16601/2025

    20 giugno 2025

    In tema di illecito disciplinare notarile, l'art. 26, comma 2, l. n. 89 del 1913 - come modificato da d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012 e a seguire da l. n. 124 del 2017 - riconosce al Notaio la facoltà di aprire "un unico ufficio secondario" con riguardo a "qualunque comune" della regione o del distretto che comprenda più regioni, senza altre specificazioni o limitazioni utili a ritenere che in tale dizione non sia compreso il comune aggregato, ancora disciplinato dai primi due commi dell'art. 8, r.d.l. n. 1666 del 1937; sicché può ritenersi l'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 3 r.d.l. citato solo con riguardo all'individuazione dei tempi di assistenza nel comune aggregato, divenuti oggetto di determinazione da parte del Notaio (con i limiti minimi fissati dal citato art. 26) sia per la sede di assegnazione sia per il comune aggregato.

    Art. 12 · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    Rassegna di giugno 2025, p. 60 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 10 parole tolte, 71 parole aggiunte in 2 capoversi.

… Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato tolto: sulla Gazzetta Ufficiale aggiunto: nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, tolto: n. 292, e' aumentata di cinquecento posti. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da … in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge tolto: 6 aggiunto: 16 febbraio 1913, n. 89. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure … bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio.aggiunto: Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. aggiunto: Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile … notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. tolto: Per gli anni successivi aggiunto: A decorrere dall'anno 2015, e' comunque bandito un concorso aggiunto: annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando, per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. I commi …

… il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente,aggiunto: l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art12 · fonte del testo

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