Art. 33 — Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente: «invalidita'»;
- 2)le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
- b)dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
- c)nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite dalla seguente: «invalidita'». ((1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni"))
Testo vigente dal 25 marzo 2012
