Art. 66 — Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. ((1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014)) Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e' sostituito dal seguente: "3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto". I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla meta' dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 10 L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 5 aprile 2013, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 10/4/2013, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

Testo vigente dal 30 gennaio 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 63/2013

    Ha colpito questo articolo
    5 aprile 2013

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevata in riferimento agli articoli 42, 117, terzo comma, 118 e 119, sesto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, 2 comma 2, lettera a ), e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nella parte in cui stabilisce che «gli enti territoriali destinano le risorse derivante dalle operazioni di dismissione alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». La correlazione funzionale, che l'art. 66, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012 impone tra operazione di dismissione dei terreni demaniali, sia dello Stato che delle Regioni ed altri enti territoriali, e riduzione del debito rispettivo, risponde, infatti, per la sua complessiva estensione, ad una scelta di politica economica nazionale, adottata per far fronte alla eccezionale emergenza finanziaria che il Paese sta attraversando, e si pone, quindi, come espressione del perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della finanza pubblica; risultando così espressiva, per la sua finalità e per la proporzionalità al fine che intende perseguire, di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Neppure sussiste l'asserito vulnus rispetto agli articoli 42, 119, sesto comma, e 118 Cost., per l'asserita interferenza nei suoi poteri di disposizione ed esercizio di funzioni amministrative, relativi a propri beni, tenuto conto, da un lato, che la dismissione dei beni costituisce un atto che è adottato dagli enti territoriali in piena autonomia e, dall'altro, che la previsione della destinazione delle risorse derivanti dalle dismissioni alla riduzione del debito dell'ente - esprimendo, come visto, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - può legittimamente comportare una limitazione dell'autonomia amministrativa della Regione. Infine, non risulta vulnerato il principio di leale collaborazione, atteso che l'esercizio della funzione legislativa non è soggetto alle procedure di leale collaborazione. - Sulla non estensibilità delle procedure di leale collaborazione alla funzione legislativa, v. citate sentenze n. 100 del 2010, n. 284 e n. 225 del 2009.

    Art. 66 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' · Art. 42 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 30 gennaio 2014. 1 parola tolta, 27 parole aggiunte.

… cui al primo periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. tolto: 2. aggiunto: 1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014 Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli … di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441aggiunto: . Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art66 · fonte del testo

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