Art. 52 — Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2012 al 19 aprile 2016. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
tolto: b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'";
tolto: c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione" e' inserita la seguente: "almeno" e, dopo le parole: "superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione" e' inserita la seguente: "almeno". All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto e' redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art52 · fonte del testo
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