Art. 53 — Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocita' avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea, fatti salvi quelli finalizzati a garantire ((, limitatamente alle sole infrastrutture gia' in esercizio)) piu' elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilita' o discriminazioni nella circolazione ferroviaria. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
- b)all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali". All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000".
Testo vigente dal 10 novembre 2021
