Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)";
  • 2)al comma 1, le parole: "proprieta' industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
  • 3)e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche";
  • b)all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze";
  • c)all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprieta' industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
  • d)l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
  • a)controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
  • b)controversie in materia di diritto d'autore;
  • c)controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  • d)controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
  • a)relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
  • b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  • c)in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
  • d)aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;
  • e)relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
  • f)relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";
  • e)l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello". All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni". Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis". Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota e' stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Testo vigente dal 25 marzo 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 42/2013

    Questione infondata
    15 marzo 2013

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2012 - il quale prevede la destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo -, promossa in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, e, in particolare, all'art. 2, nonché al principio di leale collaborazione. Infatti, posto che non è in dubbio la legittimità dell'incremento, destinato allo Stato dalla disposizione denunciata, del contributo unificato e neppure la sussistenza del requisito della novità, deve ritenersi sussistente nella specie anche il secondo requisito necessario per consentire la deroga al principio devolutivo, consistente nella specifica previsione legislativa di destinazione di detto incremento alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nella medesima legge istitutiva, in quanto gli obiettivi di impiego sono dettagliatamente indicati sia nella originaria formulazione dell'art. 37 (cui la norma impugnata rinvia) che in quella vigente rispondono ad esigenze specifiche. Anche la questione proposta in riferimento al principio di leale collaborazione non è fondata, in quanto qualora il legislatore riservi all'erario "nuove entrate tributarie", il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa e non anche, come nella specie, la determinazione di tale ammontare dipenda da elementi di agevole individuazione. - Sul principio di leale collaborazione che esige l'interlocuzione della Regione Siciliana quando la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa: v. citate sentenze n. 152, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000; tale condizione è insussistente nei casi in cui la determinazione di tale ammontare nei singoli casi concreti dipende da elementi di agevole individuazione: v. citata sentenza n. 143 del 2012. - In ordine all'eventuale attivazione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte della Regione Siciliana qualora lo Stato, in sede di applicazione del riparto del tributo, dovesse determinare in modo erroneo la quota di spettanza della Regione: v. citata sentenza n. 143 del 2012.

    Art. 2 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 227 parole tolte, 830 parole aggiunte in 20 capoversi.

Al decreto legislativo tolto: 26 aggiunto: 27 giugno 2003, n. 168aggiunto: , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tolto: agli articoli1 e 2 le parole: « aggiunto: all'articolo 1:

aggiunto: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di aggiunto: impresa)";

aggiunto: 2) al comma 1, le parole: "proprieta' industriale ed intellettualetolto: » sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: « sezioni specializzateaggiunto: " sono sostituite dalla seguente: "impresa";

aggiunto: 3) e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresatolto: » aggiunto: presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche";

b) all'articolo 2, tolto: le parole: «in materia di aggiunto: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze";

aggiunto: c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprieta' industriale ed intellettualetolto: » sono sostituite dalle seguenti: «in materia diimpresa»aggiunto: " sono sostituite dalla seguente: "impresa";

tolto: caggiunto: d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: tolto: « aggiunto: "Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). aggiunto: - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

c) tolto: azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 aggiunto: controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. tolto: 206, e successive modificazioni aggiunto: 287;

aggiunto: d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al tolto: Libro V, Titolo V, Capi V e VI aggiunto: libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civileaggiunto: , alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' tolto: da queste controllate o che le controllano aggiunto: che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause aggiunto: e i procedimenti:

a) tolto: tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto di controversia aggiunto: relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) tolto: relative aggiunto: relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) tolto: di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

tolto: d) tra soci e societa';

tolto: e) in materia di patti parasocialitolto: ;

tolto: f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societariaggiunto: , anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

tolto: gaggiunto: d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;

tolto: h) relativeaggiunto: e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, tolto: n. 3 aggiunto: numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies aggiunto: del codice civile;

tolto: i) relativeaggiunto: f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria tolto: in cui aggiunto: dei quali sia parte una aggiunto: delle societa' di cui al tolto: Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste aggiunto: presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinariotolto: »aggiunto: . 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";

aggiunto: e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello". All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni". Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustiziaaggiunto: , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: tolto: « aggiunto: "1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo tolto: 26 aggiunto: 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' tolto: quadruplicato aggiunto: raddoppiato. Si applica il comma 1-bistolto: »aggiunto: ". Il maggior gettito derivante dall'applicazione tolto: delle disposizioni aggiunto: della disposizione di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 3 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnatoaggiunto: , quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. tolto: Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 aggiunto: A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. tolto: 206 e' sostituito dal seguente: «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni» aggiunto: 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota e' stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il tolto: novantesimo giorno dall'entrata in vigore aggiunto: centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretotolto: . L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita' relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari