Art. 24 — Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato dall'amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni. Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, ferme restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le priorita' proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente comma che insistono sul sito gia' interessato dall'impianto non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita' correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti, mentre per le altre attivita' sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' sostituito dal seguente: "104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.". 7. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: "Parco Tecnologico" sono inserite le seguenti: "entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri"

Testo vigente dal 25 marzo 2012

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 68 parole tolte, 268 parole aggiunte.

… decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle tolto: Amministrazioni aggiunto: amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. aggiunto: A tal fine, le osservazioni delle amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta tolto: dell'Amministrazione aggiunto: dell'amministrazione interessata, il termine di cui al tolto: periodo precedente aggiunto: primo periodo puo' essere prorogato tolto: dall'Amministrazione aggiunto: dall'amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni. Qualora le tolto: Amministrazioni aggiunto: amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il … impianti nucleari e di garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, tolto: fermo aggiunto: ferme restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 tolto: e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle tolto: Autorita' aggiunto: amministrazioni competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860aggiunto: , e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, … i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. tolto: Il aggiunto: Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico tolto: convoca la conferenza diaggiunto: , sentito l'ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le priorita' proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di … n. 230, nonche' le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962aggiunto: , n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, … nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigentiaggiunto: , costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione aggiunto: alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della tolto: Regione aggiunto: regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente commaaggiunto: ; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della tolto: Valutazione aggiunto: valutazione d'impatto ambientale ove prevista. aggiunto: In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali … di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. aggiunto: I progetti di cui al presente comma che insistono sul sito gia' interessato dall'impianto non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, tolto: e successive modifiche e integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decretoaggiunto: -legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita' correlate a detta componente tariffariatolto: , sono impiegate, aggiunto: sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del aggiunto: Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e tolto: delle aggiunto: le strutture tecnologiche di supporto tolto: e correlateaggiunto: , limitatamente alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti tolto: e alle altre attivita' previste a legislazione vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Leaggiunto: , mentre per le altre attivita' sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del … dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tolto: sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti. Il comma 104 aggiunto: dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239aggiunto: , e' sostituito dal seguente tolto: comma: "104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e tolto: comunitaria aggiunto: europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tolto: tali rifiuti per la messa in sicurezza e aggiunto: per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)aggiunto: , del decreto legislativo 15 tolto: febbraio aggiunto: gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita' tecniche del conferimento sono definiti … con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi tolto: dell'Agenzia aggiunto: dell'organismo per la sicurezza nuclearetolto: .". aggiunto: di cui all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.". 7. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: "Parco Tecnologico" sono inserite le seguenti: "entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art24 · fonte del testo

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