Art. 7 — Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

((1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) 'microimprese': entita', societa' o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003")) All'articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,)) dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

Testo vigente dal 25 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 10 parole tolte, 61 parole aggiunte.

aggiunto: 1. All'articolo 18, comma 1, del aggiunto: codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) tolto: inserire aggiunto: e' inserita la seguente: "d-bis) tolto: «microimprese» aggiunto: 'microimprese': entita', societa' tolto: di persone o associazioni, aggiunto: o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridicaaggiunto: , esercitano un'attivita' economica tolto: artigianale e altre attivita'aggiunto: , anche a titolo individuale o familiaretolto: .";aggiunto: , occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003" All'articolo 19, comma 1aggiunto: , del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art7 · fonte del testo

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