Art. 28 — Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalita', del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore.)) 47 ((L'IVASS puo' definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.)) 47 ((Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.)) 47 ((Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed e' informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.)) 47 All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario". Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212
47Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
Testo vigente dal 10 gennaio 2026
