Art. 16 — Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche

Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e piu' avanzati standard internazionali di qualita' e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

14

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 1) che "L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalita' del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 e' determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo".

Testo vigente dal 12 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2012 al 12 novembre 2014. 1 parola tolta.

… e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo. tolto: 2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 … norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 1) che "L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalita' del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 e' determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art16 · fonte del testo

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