Art. 43 — Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie

Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto ((con i Ministri)) delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificita', anche ordinamentali, del settore carcerario. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalita' sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni. Se il concessionario non e' una societa' integralmente partecipata dal Ministero ((dell'economia e delle finanze)), il concessionario ((puo' prevedere)) che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non ((lucrativi)) contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

Testo vigente dal 25 marzo 2012

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 5 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con tolto: il Ministro aggiunto: i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, … a venti anni. Se il concessionario non e' una societa' integralmente partecipata dal Ministero tolto: dell'Economia aggiunto: dell'economia e delle finanze, il concessionario tolto: prevede aggiunto: puo' prevedere che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non tolto: lucrativa aggiunto: lucrativi contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art43 · fonte del testo

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