Art. 26 — Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

[1]Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 221,
  • 1)al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio ((sull'intero territorio nazionale))››;
  • 2)al comma 5, 2.1) al sesto periodo, le parole ‹‹ sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i›› 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. ››
  • 3)((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27));
  • b)all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso c)

[2]all'articolo 261 ((, comma 1)) le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

Testo vigente dal 25 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 48 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.

1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio aggiunto: sull'intero territorio nazionale››;

3) tolto: al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3, lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220››b)

aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27;

aggiunto: b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso c)

all'articolo 261aggiunto: , comma 1 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art26 · fonte del testo

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