Art. 34 — Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124)). Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
Testo vigente dal 29 agosto 2017
