Art. 27 — Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base

All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 7 e' abrogato;
  • b)il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita' delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare";
  • c)il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
  • d)dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183";
  • e)la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalita' di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta raccomandazione". La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1º luglio successivo. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo. 4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati

Testo vigente dal 25 marzo 2012

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 90 parole tolte, 281 parole aggiunte in 6 capoversi.

All'articolo 12 del decretoaggiunto: -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 e' tolto: soppresso aggiunto: abrogato;

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "aggiunto: 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' … pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il tolto: 1° aggiunto: 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni tolto: interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, … chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenzaaggiunto: . Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita' delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare";

c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "aggiunto: 10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, … del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, tolto: sentita aggiunto: sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";

d) aggiunto: dopo il comma 10 e' inserito il tolto: comma10bis: " Fino all'esito della valutazione di efficacia di cui al aggiunto: seguente: "10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, tolto: l'applicazione del aggiunto: continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183tolto: , e' sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi diaggiunto: ";

aggiunto: e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalita' di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta raccomandazione". La delibera del CICR di cui al comma tolto: 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011 aggiunto: 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. tolto: 183 e' dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10" aggiunto: 385, e' adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1º luglio successivo. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tolto: novanta giorni aggiunto: tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo tolto: 1° aggiunto: 1º settembre 1993, n. 385, tolto: introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 aggiunto: ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo. 4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decretoaggiunto: -legge 29 novembre 2008, n. 185, convertitoaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogatitolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art27 · fonte del testo

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