Art. 37 — Misure per il trasporto ferroviario
L'autorita' di cui all'articolo 36 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalita' di finanziamento. L'Autorita', dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorita' predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento. 2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)le parole: "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse e la parola: "applicati" e' sostituita dalla seguente: "applicate";
- b)la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: "b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni piu' rappresentative a livello nazionale"
Testo vigente dal 22 maggio 2012
