Art. 90 — Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
- b)al comma 3:
- 1)la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in Italia;";
- 2)la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;";
- c)al comma 5:
- 1)dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative e";
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.". ((1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "ai sensi del precedente articolo 1" sono inserite le seguenti: "o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,"))
Testo vigente dal 25 marzo 2012
