Art. 61-bis — Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale

Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 novembre 2021, n. 152

32

Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che gli effetti della convenzione prevista dal comma 5 del presente articolo, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.

Testo vigente dal 7 novembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2012 al 7 novembre 2021. 1 parola tolta.

… oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. tolto: 5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e' autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articoloaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 novembre 2021, n. 152

    Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che gli effetti della convenzione prevista dal comma 5 del presente articolo, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art61bis · fonte del testo

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