Art. 27-quater — (Organi delle fondazioni bancarie). 1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "prevedendo modalità di designazione e di nomina" sono inserite le seguenti: ", ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità," e dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo"
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Testo vigente dal 25 marzo 2012
