Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente; "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio). - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

  • a)qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;
  • b)qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;
  • c)qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilita' equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6.
  • d)qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei 'Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati. 8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.". 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Testo vigente dal 25 marzo 2012

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Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2012 al 25 marzo 2012. 555 parole tolte, 525 parole aggiunte in 5 capoversi.

Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tolto: e successive modificazioni, e' inserito il seguentetolto: : "Articoloaggiunto: ; "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)aggiunto: . - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152aggiunto: , e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla … tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006aggiunto: , n. 152aggiunto: , sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni … commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006aggiunto: , n. 152 tolto: e, allo stesso,aggiunto: , e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio aggiunto: di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

aggiunto: a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti tolto: in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aggiunto: nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati tolto: anche per il ripascimento degli arenili e aggiunto: per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri tolto: su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio aggiunto: ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al comma tolto: 1, o da attivita' di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino aggiunto: 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;

aggiunto: b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti tolto: livelli di inquinamento aggiunto: aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabilititolto: , in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna aggiunto: nelle colonne A e B della Tabella 1tolto: , dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, aggiunto: dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tolto: e successive modificazioni ed integrazioni eaggiunto: , in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da tolto: compiersi aggiunto: compiere con il metodo tolto: ed aggiunto: e in base ai parametri di cui tolto: all'articolo 9 del aggiunto: al decreto del Ministro dell'ambiente tolto: e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale tolto: della Repubblica Italiana aggiunto: n. 88 del 16 aprile 1998, tolto: n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, aggiunto: possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto tolto: interministeriale di cui al tolto: successivo comma 6. tolto: Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 aggiunto: Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto tolto: ministeriale del aggiunto: del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998tolto: , non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che tolto: le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel progetto di dragaggio diaggiunto: , su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1 tolto: o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiegoaggiunto: . Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione tolto: in luogo dei corrispondenti materiali naturali tolto: e costituisce autorizzazione al recupero. 3. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, seaggiunto: ;

aggiunto: c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati tolto: all'immobilizzazione aggiunto: alla immobilizzazione degli inquinanti stessitolto: , come quelli di solidificazione o aggiunto: quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere tolto: refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto: destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque tolto: di aggiunto: in strutture di contenimento tolto: poste in ambito costiero, il cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare aggiunto: che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o aggiunto: artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondotolto: , in grado di assicurare requisiti di permeabilita' tolto: almeno equivalenti aggiunto: equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di tolto: cento centimetri con coefficiente di permeabilita' pari aggiunto: 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/stolto: .aggiunto: , con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6.

aggiunto: d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter tolto: approvativi aggiunto: approvativo alla data di entrata in vigore della presente tolto: legge aggiunto: disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cuiaggiunto: , al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella tolto: I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, aggiunto: 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica tolto: dell'ara aggiunto: dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione … degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che tolto: garantiscono aggiunto: garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta aggiunto: e riconosciuta a livello internazionaletolto: , che assicuri aggiunto: che assicuri, per la parte di interesseaggiunto: , il soddisfacimento dei tolto: "Criteri aggiunto: 'Criteri metodologici per l'applicazione tolto: dell'analisi aggiunto: nell'analisi di rischio sanitaria ai siti tolto: contaminati" elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici aggiunto: contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I … degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. aggiunto: Tale procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno … di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152aggiunto: , e successive modificazioni tolto: ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' tolto: Marittime aggiunto: marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo … del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro tolto: dell'Ambiente aggiunto: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tolto: del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro tolto: dell'Ambiente aggiunto: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito … tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e tolto: dei trasporti, adotta aggiunto: trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le tolto: norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali aggiunto: modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152aggiunto: , e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano tolto: Regolatore Portuale aggiunto: regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati. 8. tolto: Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalita' di cui al comma 7. 10. I aggiunto: I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152aggiunto: , e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione tolto: del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiunto: dell'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 … casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano tolto: Regolatore Portuale aggiunto: regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.". aggiunto: 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexiestolto: , dell'articolo 5, aggiunto: dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art48 · fonte del testo

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