Art. 10-quater — Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ((o sanzionatori)) ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione:

  • a)errore di persona;
  • b)errore di calcolo;
  • c)errore sull'individuazione del tributo;
  • d)errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
  • e)errore sul presupposto d'imposta;
  • f)mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • g)mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonche' decorso un anno dalla definitivita' dell'atto viziato per mancata impugnazione. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.))

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 10-quater, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2025. 2 parole aggiunte.

L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione aggiunto: o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10quater · fonte del testo

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