Statuto del contribuente

Art. 1 — Principi generali

Le disposizioni della presente legge, in attuazione ((delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,)), costituiscono principi generali dell'ordinamento ((tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni)) possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.10 (( Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. )) (( Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

10

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con lart. 1, comma 265) che "In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici."

Testo vigente dal 18 gennaio 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 43/2014

    Parametro
    10 marzo 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in riferimento all'art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

    Art. 4 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 50 t.u.i.r. · Art. 1 Statuto del contribuente

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  • Ordinanza n. 74/2006

    Parametro
    24 febbraio 2006

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione,…

    Art. 119 cost. · Art. 1 Statuto del contribuente · Art. 3 Statuto del contribuente · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/2004

    Parametro
    6 luglio 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53…

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 18 gennaio 2024. 78 parole tolte, 192 parole aggiunte.

Le disposizioni della presente legge, in attuazione tolto: degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione aggiunto: delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario tolto: eaggiunto: , criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. L'adozione … e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. Le regioni tolto: a statuto ordinario aggiunto: e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge tolto: in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni aggiunto: nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano tolto: provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore aggiunto: adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, tolto: ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge aggiunto: secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1 · fonte del testo

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