Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3,

del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di

determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di

rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso

tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con

modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con

ordinanza emessa il 25 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione, sul

ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro l'E.N.I. S.p.a.,

iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'E.N.I. S.p.a. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Franco Gallo per l'E.N.I. S.p.a. e l'avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dall'E.N.I.

S.p.a. nei confronti dell'amministrazione finanziaria - la Corte di

cassazione, con ordinanza del 25 gennaio 1999, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90

(Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e

di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),

convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165;

che il rimettente ha denunciato detta disposizione nella

parte concernente la disciplina temporale della modifica apportata,

con il precedente art. 1, comma 1, lettera c), al testo originario

dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte

sui redditi), il quale prevedeva che, ai fini della determinazione

dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta dovesse essere

computato in aumento del reddito complessivo netto;

che, ad avviso del rimettente, detta modifica - consistente

nell'eliminazione dell'aggettivo "netto" dalla locuzione "reddito

complessivo netto" - trova applicazione, giusta quanto disposto dalla

norma sospettata di incostituzionalità, a partire dal periodo di

imposta 1989, con la conseguenza che per il periodo di imposta 1988

è rimasto in vigore, nella sua formulazione originaria, il ricordato

art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblcia n. 917

del 1986;

che il rimettente, nel richiamare la tesi secondo la quale la

disciplina sopravvenuta - introdotta dal d.l. n. 90 del 1990 al fine

di consentire la compensazione tra credito di imposta e perdite

pregresse di esercizio, impedita dal regime vigente per l'anno 1988 -

avrebbe portata innovativa e non interpretativa, esclude, tuttavia,

che l'art. 14, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,

nel testo originario, arrechi un vulnus agli artt. 53 e 3 della

Costituzione;

che, in particolare, secondo l'ordinanza si tratterebbe di

una norma di "agevolazione (in senso atecnico)", espressiva di una

discrezionalità del legislatore, tale da non consentire di sindacare

né il fatto che lo stesso legislatore "abbia indicato, al solo fine

della attribuzione della agevolazione, un sistema di individuazione

dell'imponibile diverso da quello ordinario", né il fatto che, a

causa di situazioni contingenti, si determinino trattamenti

differenziati;

che il medesimo giudice a quo ritiene, invece, che sia la

disposizione censurata a porsi in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, giacché, avendo il legislatore ritenuto ragionevole il

ripristino, attraverso il d.l. n. 90 del 1990, della disciplina

vigente prima del testo unico del 1986, siffatta circostanza

renderebbe irragionevole la non applicazione della stessa per il solo

anno 1988;

che, ad avviso dell'ordinanza, la "sospetta irragionevolezza"

sarebbe rafforzata sia dal fatto che la agevolazione (in senso

atecnico), mantenuta in vigore per il 1988, "è correlata ad un

fenomeno economico non eccezionale, ma normale"; sia perché, ai fini

dell'operatività di detta agevolazione, il legislatore stesso ha

adottato "un meccanismo di ricostruzione del reddito del soggetto"

per il quale, ai dividendi "non ricevuti", è stata conferita "una

valenza diversa" da quella, allo stesso fine, attribuita, ai medesimi

dividendi, "per gli anni contigui" e ciò non in consonanza con la

"genesi e finalità dell'agevolazione", in virtù delle quali

appariva "congruo, al fine specifico, attribuire ai dividendi non

ricevuti la stessa natura di quelli ricevuti";

che si è costituita in giudizio l'E.N.I. S.p.a., resistente

nel giudizio a quo invocando una declaratoria di illegittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

"dell'art. 14, comma 4, TUIR nel testo originario, ove interpretato

nel senso indicato dall'ordinanza di rimessione";

che, peraltro, la medesima parte, con memoria depositata in

prossimità dell'udienza, ha concluso per la incostituzionalità

della disposizione denunciata, sollecitando, in via subordinata, una

pronuncia interpretativa di rigetto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata

questione, eccependone, altresì, con successiva memoria,

l'inammissibilità.

Considerato che l'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990,

n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990,

n. 165, viene denunciato in quanto, secondo il rimettente, non

permette l'applicazione retroattiva, per l'anno 1988, della modifica

apportata dall'art. 1, comma 1, lettera c), del medesimo d.l. n. 90

del 1990, al testo originario dell'art. 14, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così determinando, per

tale anno, l'impossibilità di operare una compensazione tra credito

d'imposta e perdite pregresse di esercizio, atteso che l'ammontare

del credito d'imposta deve computarsi in aumento del reddito

complessivo netto e non già, come consentito dalla menzionata

modifica normativa, in aumento del reddito complessivo;

che il giudice a quo muovendo dalla premessa per cui la

disciplina contemplata dall'originaria disposizione dell'art. 14,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

è frutto di una discrezionalità legislativa esercitata in modo tale

da non ledere i principi dettati dagli artt. 3 e 53 della

Costituzione, ritiene, tuttavia, che lo stesso legislatore, nel porre

la norma denunciata, abbia fatto un uso irragionevole della propria

discrezionalità e ciò per non aver conferito portata retroattiva ad

un regime che, in quanto analogo a quello in vigore prima del decreto

del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, risulterebbe, per

ciò stesso, intrinsecamente ragionevole;

che, così argomentando, l'ordinanza, sebbene invochi

l'estensione di un regime a discapito dell'altro, nega che la

disposizione applicabile per il 1988 si presti a dubbi di

costituzionalità, mostrando, in definitiva, di ritenere ambedue le

discipline sostanziali, succedutesi nel tempo, frutto, di per sé, di

un esercizio non censurabile della discrezionalità del legislatore;

che, peraltro, disattendendo una siffatta prospettazione,

già di per sé contraddittoria, il giudice a quo solleva, nella

medesima ordinanza, dubbi di costituzionalità che investono, a ben

vedere, non tanto le disposizioni portate al vaglio di questa Corte,

quanto la disciplina dettata originariamente dall'art. 14, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la

quale, pur tuttavia, non viene denunciata, malgrado costituisca la

norma applicabile, ratione temporis alla fattispecie sottoposta a

cognizione nel giudizio principale;

che, pertanto, alla stregua del consolidato orientamento

della Corte, la questione, così prospettata in termini

contraddittori, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile

(vedi, tra le altre, ordinanze n. 7 e n. 435 del 2000, n. 373 del

1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile

1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore

aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni

urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990,

n. 165, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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