Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27

novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di

procuratore), conv. con legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con

ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 dal Tribunale di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra Vencato Vito ed altri e Dal Lago Ugo,

iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Vicenza, con decreto

emesso il 26 marzo 1976 su ricorso presentato dall'avv. Ugo Dal Lago,

aveva ordinato a Missaglia Pietro Pasquale e altri quattro di pagare la

somma di lire 991.975, oltre gli interessi legali decorrenti dal 28

dicembre 1968 al saldo e le spese, al Dal Lago, il quale aveva fatto

richiamo all'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ("Quando un

giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno

transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al

rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno

partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori

per il giudizio stesso") - conv. con l. 22 gennaio 1934 n. 36 - e alle

attività espletate nei confronti degli ingiunti dapprima in sede

stragiudiziale e in tempo successivo contro gli stessi in un giudizio

di convalida di sequestro conservativo poi transatto;

che avverso il decreto ingiuntivo avevano spiegato opposizione

tutti gli ingiunti assumendo di nulla dovere in quanto tra essi e i

clienti del Dal Lago non era intercorsa alcuna transazione per avere i

clienti del Dal Lago rinunciato agli atti del giudizio;

che, assunta prova per testi disposta dal giudice istruttore con

ordinanza 24 gennaio 1975, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza

emessa il 2 dicembre 1977 (notificata il 30 dello stesso mese e

comunicata il 4 gennaio 1978; pubblicata nella G. U. n. 135 del 17

maggio 1978 e iscritta al n. 118 R.O. 1978) ha d'ufficio giudicato, in

riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione

d'illegittimità del riprodotto art. 68;

che avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita e ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri con atto depositato il 6 giugno 1978 con il quale l'Avvocatura

generale dello Stato ha argomentato e concluso in via preliminare per

la restituzione degli atti al Tribunale per il giudizio di rilevanza

sul se la rinuncia agli atti del giudizio dissimulasse una transazione

e, nel merito, per la declaratoria d'infondatezza della proposta

questione;

che nel corso dell'adunanza del 16 aprile 1985 in camera di

consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

considerato che l'impugnato art. 68 si applica alle attività

spiegate da avvocati e procuratori legali in giudizi svoltisi negli

ultimi tre anni, né il giudice di merito ha speso parola

sull'applicazione della norma che pur era stata richiesta dall'avv. Dal

Lago anche per prestazioni stragiudiziali e, pertanto, la questione va

allo stato dichiarata manifestamente inammissibile per la parte di

onorari richiesti per tali prestazioni;

che per le prestazioni giudiziali la questione è da giudicare

manifestamente infondata perché nessuna delle argomentazioni svolte

dal Tribunale di Vicenza induce questa Corte a deflettere dalla

declaratoria d'infondatezza espressa con sent. 3 maggio 1974, n. 132:

non il richiamo dell'art. 93 c.p.c. perché la distrazione delle spese

a favore del difensore munito di procura basa sul presupposto della

condanna della parte avversaria del cliente del distrattario, che la

stipulata transazione (pur intesa nel senso atecnico fatto proprio

dalla Cassazione) preclude, né la revoca e la rinuncia al mandato

privano il difensore del diritto a compenso per le attività già

spiegate, né, infine, lo speciale procedimento di cui agli artt. 29 e

30 l. 13 giugno 1942, n. 794 può essere esperito per la sola tutela

della pretesa diretta all'applicazione dell'art. 68.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara la manifesta inammissibilità della questione

d'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e di procuratore) - conv. con l. 22 gennaio

1934, n. 36 - nella parte in cui il Tribunale di Vicenza, con la

ordinanza 2 dicembre 1977 (n. 118 R.O. 1978), ha esteso, senza

motivazione, la norma impugnata agli onorari richiesti dal difensore

munito di procura per prestazioni stragiudiziali;

- dichiara la manifesta infondatezza della questione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 68 ("Quando un giudizio è

definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono

solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle

spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al

giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il

giudizio stesso") r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv. con l. 22

gennaio 1934, n. 36) già dichiarata non fondata con sent. 3 maggio

1974, n. 132.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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