Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto le norme censurate non consentono che il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile di fatto possa conseguire la liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato, come previsto per il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile a seguito delle previste ricerche. Infatti la questione è prospettata in modo ancipite in riferimento a due norme di legge che regolano casi fra loro diversi, senza che dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale sia dato desumere a quale fra le due disposizioni alternativamente indicate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario. - Sulle questioni prospettate in modo ancipite v. citate ordinanze n. 78 e n. 418/2000, n. 420/2001, n. 88/2002.
Art. 32 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 32-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)