Art. 116 — Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 67/2004

    Questione infondata
    12 febbraio 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 200…

    Art. 32 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 17 Disposizioni in materia di difesa d'ufficio · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 299/2003

    Questione inammissibile
    26 settembre 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto le norme censurate non consentono che il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile di fatto possa conseguire la liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato, come previsto per il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile a seguito delle previste ricerche. Infatti la questione è prospettata in modo ancipite in riferimento a due norme di legge che regolano casi fra loro diversi, senza che dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale sia dato desumere a quale fra le due disposizioni alternativamente indicate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario. - Sulle questioni prospettate in modo ancipite v. citate ordinanze n. 78 e n. 418/2000, n. 420/2001, n. 88/2002.

    Art. 32 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 32-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

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  • Sentenza n. 266/2003

    Questione infondata
    22 luglio 2003

    La norma di cui all’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è stata trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato: vi si prevede, infatti, un meccanismo di anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato stesso è tenuto a recuperare – indipendentemente dai profili di aleatorietà che detto recupero possa presentare in concreto – nei confronti dell’assistito, sia non abbiente – per il quale opera l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, dotato di apposita copertura finanziaria –, sia abbiente – per il quale non v’é ragione di postulare una presunzione di non solvibilità –. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 81 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art116 · fonte del testo

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