Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1973 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971

dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra

Paulmichì Wilhemine e Paulmichì Franz, iscritta al n. 100 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 nel procedimento civile

vertente fra Paulmichì Wilhelmine in Ortler e Paulmichì Franz, il

tribunale di Bolzano, premesso di dover applicare nella specie l'art.

93 del codice di procedura civile, essendovi domanda di distrazione

delle spese ed onorari a favore del difensore dell'attrice ed a carico

del convenuto soccombente, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale della detta norma, per preteso contrasto

con il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Al riguardo il tribunale osserva che la parte avente diritto al

rimborso delle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., per effetto della

pronuncia sulla domanda stessa di distrazione che avverrebbe sul dato

puramente formale della richiesta del suo difensore, si verrebbe a

trovare privata del diritto al rimborso senza essere stata in grado di

esercitare né tecnicamente né materialmente il diritto di difesa.

Invero essa, secondo l'ordinanza, stando in giudizio esclusivamente per

ministero del difensore, "non avrebbe altra voce in giudizio", e

comunque non potrebbe aver notizia della domanda di distrazione in

tempo utile, perché la stessa può proporsi fino alla udienza di

precisazione delle conclusioni, e non sarebbe previsto "un mezzo

tecnico di conoscenza" per la parte interessata.

Né varrebbe obiettare che, a norma del capoverso dell'articolo

impugnato, la parte può chiedere la revoca del provvedimento di

distrazione con la forma del procedimento per la correzione delle

sentenze. Tale diritto, invero, sarebbe concesso solo in fase di

sostanziale impugnazione, con lesione quindi dei diritti non goduti nel

precedente stato e grado del giudizio, e comunque in difetto di idonei

mezzi processuali tendenti ad assicurare alla parte direttamente la

conoscenza del provvedimento, comunicato solo al difensore. Inoltre il

termine finale per l'avvio della procedura di revoca è costituito

dall'avvenuto pagamento delle spese distratte a favore del difensore da

parte del soccombente, e sarebbe così collegato ad un evento

indipendente dalla volontà e dalla conoscenza della parte vincitrice.

Ciò senza dire, che come afferma il tribunale, dalla procedura di

revoca resterebbero esclusi i casi di distrazione solo parzialmente

ingiusta e quelli di diretta anticipazione delle spese dalla parte.

Infine, mentre non sarebbe dubbio l'interesse della parte alla

garanzia invocata, essendo il diritto del difensore alla distrazione

subordinato al controllo dell'effettiva sussistenza delle relative

condizioni, la validità di tutte le esposte considerazioni non sarebbe

intaccata dall'obbligo di correttezza professionale che investe il

difensore, e che non potrebbe tenere luogo del diritto di difesa.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata ed è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 21 aprile 1971. Non

essendovi stata costituzione di parti, la causa è stata assegnata per

la decisione in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale è posta

dall'ordinanza di rinvio nei seguenti termini.

Mentre, secondo l'art. 91 cod. proc. civ., la parte soccombente è

condannata al rimborso delle spese a favore dell'altra parte -,

quest'ultima, ai sensi del successivo art. 93, primo comma, deve

sottostare alle conseguenze di una mera istanza del proprio difensore,

che dichiari di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le

spese: ciò, senza che le siano apprestati i mezzi preventivi di

cognizione e di controllo del contenuto della predetta istanza di

distrazione, sulla quale il giudice provvede poi con sentenza, da

notificarsi al solo procuratore costituito. Il postumo rimedio della

revoca è bensì con sentito dal secondo comma dell'art. 93, ma

soltanto "anche' il difensore non abbia conseguito il rimborso", ossia

finché permane il predetto stato di menomazione dei diritti di difesa.

Da qui, la denunciata violazione dell'art. 93, "nell'intero suo

testo" in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

2. - La Corte osserva che, nel sistema del codice di rito, la

domanda del difensore con procura, per la distrazione delle spese a suo

favore, dà luogo ad un rapporto processuale diretto tra lo stesso

difensore e la parte contraria, con conseguenze condizionate alla

soccombenza di quest'ultima.

La legge ha inteso offrire al difensore un mezzo agevolato di

tutela per conseguire gli onorari spettantegli ed il rimborso delle

spese anticipate e ciò anche con l'effetto di escludere la

possibilità di compensazione tra crediti della parte vittoriosa per

spese giudiziarie ed eventuale credito che verso la stessa possa

vantare la parte soccombente.

Del resto, tale effetto si connette, come motivo di valutazione

positiva della norma, alla finalità di assicurare al difensore la

possibilità di un recupero delle spese anticipate e il conseguimento

degli onorari e di garantire la difesa di quei clienti che non siano in

grado di provvedere ad anticipazioni.

Si assume in ordinanza che il cliente, non edotto formalmente e

personalmente, né della presentazione dell'istanza del proprio

patrono, né dell'accoglimento dell'istanza stessa in sentenza, non è

posto in condizione di poterla contestare mediante l'esercizio del

diritto di difesa contro eventuali alterazioni della verità, ove

sussistano motivi che riguardino le premesse dell'anticipazione di

spese e della non riscossione di onorari.

La questione, così posta, non è fondata.

Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese è che

questa possa essere chiesta soltanto da un difensore munito di procura,

cioè munito di potere di rappresentanza della parte nel compimento di

atti riguardanti il processo, tra i quali va sicuramente annoverato

l'atto di cui all'art. 93 del codice di procedura civile. La

sostituzione procuratoria deriva dalla volontà della parte e gli

effetti che conseguono si riflettono sulla parte stessa. Il che è

confermato per la notificazione delle sentenze, che deve essere

eseguita soltanto presso il procuratore costituito (art. 284 in

relazione al 170 c.p.c.).

Tutto ciò trova sua base nel rapporto a carattere fiduciario che

si instaura tra cliente e suo rappresentante, e nel presupposto che il

rapporto nasca e si svolga reciprocamente in obbedienza a canoni di

lealtà e di probità, come prescritto dall'art. 88 p.p. del codice di

procedura civile. Tra i quali canoni deontologici va senza dubbio

compresa l'esigenza di una diligente, comune partecipazione alla

conoscenza dell'iter processuale, tutelata, ove la mancanza sia da

parte del difensore, dall'esercizio di ufficio del potere disciplinare

di cui al secondo comma del citato art. 88.

Sono bensi ipotizzabili casi di conflitto di interesse, ove si

contesti dalla parte la verità o l'esattezza dei dati posti a base

della domanda di distrazione. Ma, al fine di controllo e di eventuale

rettifica, il capoverso dell'art. 93 appresta il rimedio della revoca,

nelle forme per la correzione delle sentenze e, quindi, in

contraddittorio. Vero che tale specialissimo rimedio, improntato, come

il resto dell'istituto, a rapidità e semplicità di mezzi, è

sottoposto a un termine di decadenza segnato dal conseguimento del

rimborso da parte del difensore, il quale momento potrebbe

eventualmente rimanere estraneo all'attenzione del cliente. Ma

tratterebbesi pur sempre di circostanza contingente, che, nell'interno

del sistema, quale sopra delineato nei suoi presupposti, non sposta i

termini della questione.

Comunque, a parte l'uso del cennato procedimento di revoca, il

sistema non esclude l'uso, da parte del cliente, delle ordinarie azioni

di restituzione nei confronti del patrono, con ampia possibilità di

far valere, nella sede ordinaria, tutte le proprie ragioni. Il che

basta per riconoscere, contrariamente all'assunto contenuto

nell'ordinanza di rinvio, che il diritto di difesa sostanziale non

viene in alcun modo compromesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 93 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza

di cui in epigrafe dal tribunale di Bolzano, in riferimento all'art. 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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