Art. 619 c.p.c. — Forma dell'opposizione

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[1]Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

[2]Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

[3]Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando e' competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 marzo 2006

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 619 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12964/2026

    6 maggio 2026

    Nell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., al pari delle altre opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicità necessaria, il thema decidendum è definito in maniera vincolante dal ricorso introduttivo della fase sommaria, con la conseguenza che non sono ammesse domande nuove - nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti a sostegno dell'opposizione medesima - proposte con l'atto introduttivo del giudizio di merito, previsto dall'art. 616 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della deduzione di questioni, proprie di un'opposizione agli atti esecutivi, svolta solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente).

    Art. 619 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 99 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 132 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1485/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

    Art. 619 c.p.c. · Art. 111 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 75 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27374/2025

    13 ottobre 2025

    La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.

    Art. 619 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Rassegna di ottobre 2025, p. 88 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18626/2025

    8 luglio 2025

    In caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. è legittimato a proporre l'opposizione di terzo, trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 619 c.p.c.) e di figura distinta da quella del liquidatore volontario, in quanto mandatario ex lege dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'attivo concordatario, che ha natura di patrimonio separato, vincolato alla soddisfazione dei creditori.

    Art. 619 c.p.c. · Art. 2487 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 188 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 389/2005

    Questione infondata
    14 ottobre 2005

    Non è fondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea – quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l’opposizione di terzo all’esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine – in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell’udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall’altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale–recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di “modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate”, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 619 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 46/2002

    Questione inammissibile
    6 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Art. 166 c.p.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 619 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/2000

    Questione inammissibile
    19 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 619 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il suo diritto di proprietà sul bene pignorato o altro diritto reale accertato con sentenza passata in giudicato in un giudizio nel quale non siano stati contradditori i creditori pignorati. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, così da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.

    Art. 2909 c.c. · Art. 619 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 10 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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