Art. 58 — Opposizione di terzi

L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a ((loro)) appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore ((o dei medesimi coobbligati)). Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

  • a)alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
  • b)al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata;
  • c)al momento in cui si e' verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 436/2001

    Questione infondata
    28 dicembre 2001

    In materia di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale deve escludersi l’esistenza di una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere la presunzione di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione. Al riguardo, l’art. 159, cod. civ., esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto di contraria manifestazione dell’autonomia privata dei coniugi, di assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale e non implica, alla stregua del fenomeno descritto dall’art. 2729 cod. civ., l’esistenza di una tale presunzione; del resto, l’art. 219, secondo comma, cod. civ., il quale prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, opera, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti fra coniugi e non anche in quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi. Non sono pertanto fondate, in quanto formulate sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’esistenza di detta presunzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 58, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dal medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999, censurati, per violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, sotto il profilo che non darebbero “rilievo” alla situazione di comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbero al coniuge opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a pignoramento i beni nella loro integralità. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

… nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a tolto: lui aggiunto: loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore aggiunto: o dei medesimi coobbligati. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art58 · fonte del testo

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