Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza

emessa il 25 gennaio 1995 dal tribunale di Pistoia nel procedimento

civile vertente tra Cristina Stefania Lubrani e l'Esattoria

consorziale di Pescia ed altra, iscritta al n. 544 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995, il tribunale

di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed

agli affini fino al terzo grado del contribuente di proporre

l'opposizione di terzo all'esecuzione, prevista dall'art. 619 cod.

proc. civ., per i mobili pignorati nella casa di abitazione del

debitore;

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di un giudizio promosso da Cristina Stefania

Lubrani per opporsi al pignoramento di mobili ad essa venduti dalla

madre ed a quest'ultima contestualmente concessi in comodato;

pignoramento effettuato dall'Esattoria consorziale di Pescia nella

casa di abitazione della contribuente, madre della ricorrente, per

riscuotere coattivamente imposte non pagate;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata

configurerebbe un'ipotesi di responsabilità del terzo per debito

fiscale altrui, dettando una disciplina irrazionale e priva di

giustificazione nella parte in cui differenzia questa ipotesi da

altri casi di responsabilità per debito altrui che l'ordinamento

prevede in considerazione della particolare localizzazione del bene;

difatti, mentre in questi casi la presunzione di appartenenza del

bene al debitore può essere in vario modo superata, nell'esecuzione

esattoriale, invece, il coniuge, il parente o l'affine non potrebbero

vincere la presunzione di appartenenza del bene al debitore con lo

strumento processuale dell'opposizione di terzo, sicché risulterebbe

anche menomata la garanzia costituzionale di poter agire in giudizio

a tutela del proprio diritto (art. 24, primo comma, Cost.);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale,

coinvolgendo l'intera disciplina dettata dall'art. 52, secondo comma,

lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mira ad equiparare

del tutto la posizione del coniuge, dei parenti e degli affini fino

al terzo grado a quella dei terzi estranei al debitore: essa non

investe, quindi, l'ampiezza dei limiti che la stessa disposizione

già pone alla regola della preclusione dell'opposizione per le

persone legate da un particolare vincolo al contribuente, ma tende a

travolgere la regola stessa, finendo in tal modo con l'escludere ogni

pur ragionevole limitazione alla facoltà di proporre opposizione;

che, prospettata con tale ampiezza ed in riferimento ai medesimi

parametri, la questione è già stata dichiarata non fondata

(sentenza n. 444 del 1995), giacché il legislatore può perseguire

l'esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari

mediante l'espropriazione di beni mobili che, per il luogo in cui si

trovano, si presume siano del contribuente moroso, e può inoltre

porre ragionevoli limitazioni sia alla prova contraria a tale

presunzione sia all'ampiezza dell'opposizione prevista per i terzi

che assumono di essere proprietari di quei beni (sentenza n. 358 del

1994); limitazioni e preclusioni che, al fine di evitare fraudolente

elusioni nell'adempimento del debito tributario, possono essere più

rigorose per le persone legate al debitore da particolari vincoli

(coniugio, parentela o affinità) rispetto a quelle previste per

altre persone, estranee al debitore;

che, quanto alla garanzia del diritto di agire in giudizio, la

norma detta una disciplina che appartiene agli aspetti di diritto

sostanziale e non riguarda la difesa processuale (così, con

riferimento alla precedente, ma del tutto analoga, disciplina della

riscossione delle imposte sul reddito, sentenze n. 107 del 1969, n.

129 del 1968 e n. 42 del 1964);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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